Dalla parità alla privatizzazione
Massimo Mari

Con una circolare ministeriale viene praticamente snaturata una legge.
Salvate le disposizioni più favorevoli agli enti gestori, sacrificato
il sistema di regole e controlli sulla qualità. Nessun obbligo al rispetto dei contratti collettivi

Con una recente circolare (pubblicata a pag. 24) il cui fine è l'attuazione della parità scolastica si sta ridisegnando, ad uso e consumo di interessi di parte, una legge dello Stato.
Utilizzando un metodo già consolidato in altri iniziative governative - vedi le deleghe del Governo - il Miur ha giustificato questo suo nuovo intervento con la necessità di "ricondurre ad unità le indicazioni " fornite per l'applicazione della legge e dare una sistematicità e organicità al complesso delle norme richiamate. Nella logica del Ministro, la circolare dovrebbe rappresentare una sorta di "testo unico" per giustificare il governo del periodo transitorio avanti il Parlamento e porre contestualmente le basi per una revisione sostanziale della stessa legge di parità in coerenza con la visione neoliberista e mercantilista dell'istruzione dell'attuale Governo. Per raggiungere tale obiettivo la circolare agisce su tre direttrici fondamentali.
1. Rimuove tutte le norme di emanazione secondaria dettate, all'indomani dell'entrata in vigore della legge, dal Ministero dell'istruzione, confermando solo le disposizioni più favorevoli agli enti gestori e alle associazioni padronali. Gli esempi più eclatanti sono rappresentati da un azzeramento delle precisazioni sui rapporti di lavoro e la loro natura, da vincoli nella composizione delle classi ecc.
2. Tenta di aggirare, modificare e ridurre i richiami legislativi previsti dalla legge riconducibili sia a principi Costituzionali che a norme legislative. Scompaiono, ad esempio, i richiami all'art. 33 della Costituzione, alla libertà di insegnamento previsti dalla legge; vengono prefigurati organi collegiali diversi da quelli previsti nella scuola statale; viene sostenuto che le "amministrazioni pubbliche" (senza precisare quali), nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione senza indicare né come, né dove, né quando.
3. Viene ridisegnato il mondo delle scuole non statali paritarie non all'interno del sistema nazionale di istruzione, ma prefigurando un sistema alternativo per certi versi più flessibile e quindi anche più concorrenziale di quello statale. L'intento palese è quello di favorire uno sviluppo della scuola paritaria non sulla base dell'efficacia e dell'efficienza del servizio ma sull'abbattimento dei costi di gestione. Riemerge, a dispetto della legge di parità, il doppio sistema con poche regole comuni ma con molte distinzioni tutte a vantaggio dell'istruzione privata.
Insomma il quadro che ne esce è decisamente sconcertante non solo per via delle omissioni e della vaghezza di alcune affermazioni, ma soprattutto per la potenziale evoluzione di una normativa secondaria tutta indirizzata a smantellare il sistema scolastico nazionale, che ha nella scuola statale la sua centralità, e a ripristinare le vecchie nicchie, dalle maglie più larghe, che hanno caratterizzato la scuola non statale in età repubblicana.
Se poi, armati di santa pazienza, si scava nel merito dei contenuti della circolare, non solo viene alla luce l'obiettivo e l'intento del Miur, ma le stesse anime che hanno ispirato, sostenuto e condiviso l'iniziativa. Gruppi di pressione, riconducibili ad una parte dell'associazionismo di gestori laici e cattolici che, in perfetta armonia con gli intenti del Ministro e dei suoi collaboratori, hanno cercato, riuscendoci, di riaffermare antichi privilegi e di occuparne altri. Ma vediamo ora più da vicino i contenuti della circolare.


Il restyling

Già nella Premessa, che rappresenta il biglietto da visita della circolare, vengono, con ambigue parole, delineate, come sopra accennato, le tre direttrici su cui si muove l'intera circolare.
L'operazione di "restyling", enfaticamente annunciata, non è altro che una grossolana selezione delle disposizioni fin qui emanate depurate da precisazioni, vincoli e puntualizzazioni a carico delle associazioni padronali. Il cosiddetto "testo unico" non è altro che il pretesto per reintrodurre in via surrettizia modifiche all'interno dell'ossatura della legge, aggirando i vincoli imposti dal legislatore stesso. E tutto ciò viene detto esplicitamente "(...) le precisazioni e gli adempimenti indicati nel presente testo modificano e sostituiscono le istruzioni già impartite in ordine agli argomenti di seguito trattati".


Il rispetto del Ccnl, un optional


Scompaiono tutte le precisazioni e le puntualizzazioni emanate in riferimento ai rapporti di lavoro.
Non si ha più traccia di quanto indicato nella Cm 163 del 15 giugno 2000 (cfr. capitolo 2.2 ultimo comma) laddove richiamava gli enti gestori all'applicazione dei Ccnl di settore anche al personale Ata e precisava che solo nel limite del 25% della prestazioni complessive dell'attività di docenza poteva essere utilizzato personale docente con rapporti di volontariato o di prestazione d'opera.
Le puntualizzazioni giuridiche sulla natura dei rapporti di lavoro del personale docente presenti nella Cm 86 del 24 aprile del 2002 non trovano alcuna cittadinanza, effettuando, così, un'inversione di tendenza pericolosa in aperto contrasto con quanto ha sostenuto la stessa Avvocatura dello Stato in merito. Su quest'ultima questione si riapre il rischio di incursioni da parte di associazioni spregiudicate che teorizzano lo smantellamento del lavoro subordinato dei docenti aprendo così a fenomeni di deregulation che farebbero riprecipitare il settore agli anni bui dell'arbitrio e della assenza di regole. Fenomeni questi che rilancerebbero l'effetto dumping a danno delle realtà produttive più sane.


"Liberalizzata" la formazione delle classi


Le norme relative alla formazione delle classi e dei corsi, agli esami di idoneità e agli esami finali, trovano una loro rivisitazione in chiave più permissiva.
Corsi, classi ed esami di idoneità. Le disposizioni contenute nella nota del Ministero del 14.02.2001, prot. n. 245/Uff.1, vengono volutamente trascurate. In particolare non vengono prese in considerazione le direttive al "Riconoscimento della parità in relazione alle classi non facenti parte di un corso completo" quindi alle ipotesi di sdoppiamento, laddove veniva tassativamente esclusa la possibilità di sdoppiare una classe a seguito degli esami di idoneità. Ora nel nuovo testo non solo viene contemplata tale possibilità, ma anche quella di accogliere una certa quantità di candidati esterni la cui competenza è esclusiva del gestore e del coordinatore. Ritornano in gioco le classi collaterali che nel passato hanno rappresentato per alcuni enti gestori il fruttuoso mercato degli esami di idoneità e che la legge aveva tassativamente escluso (art. 1, comma 4, lettera f). Inoltre viene "liberalizzata" la "Composizione delle classi delle scuole paritarie" in riferimento al numero degli alunni necessari per costituire una classe in relazione ai vari ordini di scuola. Mentre le precedenti disposizioni davano un'indicazione di tendenza in cui veniva previsto un "graduale allineamento alla media degli alunni della scuola statale e non statale presenti nel territorio regionale", ora la situazione è riportata alle disposizioni a maglie larghe presenti per le scuole legalmente riconosciute, parificate, pareggiate e autorizzate. Ossia le scuole paritarie si adeguano alle disposizioni ante legge 62/2000.
Esami finali. Il combinato delle disposizioni sopra ricordate con le disposizioni sugli esami finali e in modo particolare con quelli conclusivi della secondaria superiore (Om 15 febbraio 2001, n. 29) riaprono drammaticamente la possibilità di un rivitalizzazione del fenomeno dei diplomifici che, nel recente passato, hanno caratterizzato la scuola non statale.
Anche in questa occasione vengono accolte le posizioni "più conservatrici e retrive" di una parte delle associazioni padronali.
Viene interrotto nei fatti l'operazione di bonifica di un settore iniziato con la riforma degli esami di maturità e proseguito con l'approvazione della legge di parità.


Il revisionismo


L'operazione di restyling, sopra accennata, non si esaurisce solo nelle modifiche e sostituzione delle disposizioni ministeriali emanate a seguito dell'entrata in vigore della legge di parità. Prosegue intervenendo su una serie di vincoli previsti dalla legge medesima, prefigurando su alcune questioni una sorta di revisionismo delle disposizioni legislative.
In primo luogo scompaiono i richiami a quanto disposto dall'art. 33 della Costituzione. Ne consegue l'affermazione di un principio, non presente nella legge, secondo il quale "Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione". In parole povere si apre ai finanziamenti da parte delle amministrazioni pubbliche non escludendo quelli diretti dello Stato. Tale concetto rappresenta, quindi, la testa di ponte tesa a scardinare il disposto di cui all'art. 33 della Costituzione, anche in considerazione della revisione del Titolo V della Costituzione e della stessa devolution di Bossi.
Combinato con il principio appena ricordato vi è l'introduzione di un nuovo concetto che "sussume" sotto di sé tutta la filosofia su cui si ispira la circolare. "Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'Amministrazione e degli utenti". Principio solo apparentemente innocuo, ma che a ben guardare si lega contestualmente sia all'idea del beneficio dei "riconoscimenti legali", presente nella precedente normativa, sia alla centralità della famiglia che orienta e determina la scelta dell'istituzione scolastica sulla base dei propri desiderata. Ciò in perfetta armonia con quanto evidenziato nella precedente lettera a). Non a caso scompare dal testo qualsiasi richiamo al comma 5, dell'art. 1, della legge.62/2000 che dispone che" le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 - le scuole paritarie - sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti". Viene così introdotto, per circolare, il principio della "feudalizzazione" del sistema con tutti i nessi e connessi che ne possono derivare.
Strumentale a tutto ciò è la parte relativa agli organi collegiali. Se da un lato viene infatti ribadita la loro piena applicazione nelle istituzioni scolastiche paritarie, dall'altro vengono prefigurati organi collegiali diversi da quanto prevede la legge. Infatti nelle scuole paritarie non si applicano le disposizioni vigenti in materia, ma è "il Regolamento di istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, che stabilisce le relative modalità di costituzione e le procedure di funzionamento". Una previsione del tutto nuova, avulsa sia da quanto voluto dal legislatore che dalla legge in materia. Ciò riflette un'idea già da tempo avanzata e sostenuta dal mondo cattolico e in particolare dalla Fidae che vuole la non completa partecipazione democratica delle varie componenti alla vita dell'istituzione scolastica, per non avere in alcun modo ingerenze "esterne" e "indesiderate".
Ovviamente in un contesto del genere non potevano essere fatti espliciti richiami al principio della libertà di insegnamento costituzionalmente previsto e ricordato dallo stesso legislatore al comma 3, dell'art. 1, della legge 62/2000.
Nessun richiamo, se non all'interno delle nuove concessioni di parità, all'applicazione delle norme relative alla sicurezza. Il silenzio su questo argomento è preoccupante in quanto a molte scuole, soprattutto a quelle che avevano già i riconoscimenti legali, era stato riconosciuto loro lo status di scuole paritarie antecedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 626/94. Né tanto meno sull'argomento sono state effettuate le verifiche di merito. Anche qui l'amnesia è voluta in quanto rientra nella politica che questo governo ha in materia di igiene e sicurezza dei posti di lavoro che sta cercando di concretizzare con l'ennesimo ricorso alla delega nel tentativo di rivedere la norma tutta a vantaggio delle imprese.
In una precedente circolare era stato stabilito che il responsabile del coordinamento delle attività educative e didattiche fosse distinto dalla responsabilità del gestore (cfr. nota prot. n. 25 dell'11 gennaio 2002). Con il consueto trasformismo viene resa possibile l'unificazione in un'unica persona delle due responsabilità. Tra l'altro per svolgere tale attività è sufficiente essere in possesso di laurea o titolo equipollente.


Restaurazione e feudalizzazione


Per ragioni di spazio tralascio tutti gli altri correttivi inseriti nella circolare in maniera quasi sussurrata. Mi riferisco in particolare alle verifiche della permanenza dei requisiti e all'accettazione quasi incondizionata delle dichiarazioni da parte degli enti gestori; per non parlare della pubblicità dei bilanci che nei fatti è finta; o delle rete di scuole o dei passaggi di gestione che ricordano decisamente quanto già previsto dal Testo Unico per le autorizzate, parificate, pareggiate e legalmente riconosciute.
Mi preme in questa sede fare alcune osservazioni finali sulla circolare partendo dalle valutazioni ricordate in premessa. La pericolosità di questo atto non è rappresentata solo dalle modifiche e dalle sostituzioni di alcuni orientamenti dati dalla normativa secondaria bensì dal fatto che, alla vigilia della fine del periodo transitorio di cui al comma 7, dell'art. 1, della legge 62/2000, il Ministro, chiamato avanti il Parlamento, presenterà una relazione sullo stato di applicazione della legge e, con proprio decreto, previo parere delle commissioni parlamentari, proporrà il definitivo superamento delle disposizioni di cui al D.Lgs 297/94 per ricondurre il tutto alla doppia tipologia scuole paritarie e scuole non paritarie. Ovviamente i presupposti per delineare le nuove regole saranno in parte quelli indicati nella circolare con tutte le osservazioni, avvertenze, contraddizioni e illegittimità precedentemente ricordate. Se questo dovesse essere ne conseguirebbe un uso distorto e di parte della legge con un'operazione, tutta ministeriale, che farebbe rientrare dalla finestra ciò che la legge aveva fatto uscire dalla porta. Un arretramento quindi rispetto a quanto voluto dal legislatore soprattutto in relazione alle finalità della legge.
Dalle disposizioni ministeriali viene disegnata una scuola paritaria inaccettabile perché riapre la questione dei finanziamenti, aggirando il disposto del «senza oneri per lo stato», perché foriera di una restaurazione e feudalizzazione del sistema nazionale di istruzione, perché non garantisce i diritti dei lavoratori, perché si ripropone al di fuori delle regole con un vestito vecchio che di fatto mette in seria discussione la centralità della scuola pubblica voluta dal legislatore costituzionale.

Circolare Ministeriale
n. 31 del 18 marzo 2003

Disposizioni e indicazioni per l'attuazione
della Legge 10 marzo 2000, n. 62,
in materia di parità scolastica

Premessa
La normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, che ha introdotto nell'ordinamento il principio della parità scolastica tra i soggetti erogatori dell'istruzione, è stata finora applicata mediante l'emanazione di un cospicuo numero di note e di circolari che possono ora essere organicamente collegate tra loro.
Si avverte quindi l'esigenza di ricondurre ad unità le indicazioni fin qui fornite per l'applicazione della legge in questione, organizzandole in modo sistematico in una sorta di testo coordinato, che consenta una più agevole consultazione da parte degli operatori del settore.
In tale prospettiva, le precisazioni e gli adempimenti indicati nel presente testo modificano e sostituiscono le istruzioni già impartite in ordine agli argomenti di seguito trattati.
La legge definisce "scuole paritarie" le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima.
Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione.

1. Le "scuole paritarie"
Sono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali (comprese quelle degli enti locali) e i complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti a gradi, ordini o tipi diversi (sempreché operino in un'unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità o l'aggregazione dei corsi) che, a partire dalla scuola dell'infanzia, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e del territorio e sono caratterizzate dai requisiti di seguito specificati. Fino alla piena attuazione dell'art. 1, c. 7 della legge 62/2000, rimangono in vigore le norme e le istruzioni per le scuole non statali materne autorizzate, elementari parificate, secondarie pareggiate e legalmente riconosciute.
Il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'Amministrazione e degli utenti.
Il gestore persona fisica o il rappresentante legale dell'ente deve essere in possesso di cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Unione Europea. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

2. Il procedimento di riconoscimento della parità
2.1 L'istanza per il riconoscimento della parità
La parità è riconosciuta alla scuola previa istanza prodotta all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. In materia di parità le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformità ai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.
L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale, dotato dei requisiti previsti dal quarto capoverso del paragrafo 1.
La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:
a) per scuole già funzionanti e riconosciute (materne autorizzate, elementari parificate, medie e secondarie superiori legalmente riconosciute o pareggiate),
b) per scuole già funzionanti allo stato di private (materne private, elementari autorizzate, medie e secondarie superiori con presa d'atto),
c) per scuole che attiveranno il funzionamento, con corsi completi o a partire dalla prima classe in vista dell'istituzione dell'intero corso, all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta.
Con l'istanza di riconoscimento - da inoltrare entro il 30 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità - il titolare o il rappresentante legale della gestione deve:
I. per le scuole di cui alla lettera a):
- comunicare i dati relativi al proprio status giuridico;
- trasmettere il progetto educativo della scuola adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
- trasmettere le linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborata in conformità con gli ordinamenti vigenti;
- dichiarare l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia interesse;
- dichiarare l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a chiunque ne accetti il progetto educativo e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare;
- dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- dichiarare che il personale docente è munito del titolo di abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto dal par. 4.1;
- dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dell'art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
II. per le scuole di cui alla lettera b):
- comunicare/trasmettere quanto specificato sopra, al punto I,
- trasmettere la documentazione necessaria ad attestare la disponibilità e l'idoneità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici destinati allo specifico tipo di scuola.
III. per le scuole di cui alla lettera c):
- comunicare l'inizio dell'attività scolastica, che deve aver luogo non oltre il 1° settembre immediatamente successivo,
- comunicare/trasmettere quanto indicato al precedente punto II.
In sede di prima applicazione il termine per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità è fissato per il 30 aprile 2003.

2.2 Il riconoscimento della parità
L'Ufficio scolastico regionale dispone l'accertamento del possesso dei requisiti e conclude il procedimento con provvedimento espresso, adottato dal dirigente generale preposto all'ufficio, entro il 30 novembre dell'anno scolastico successivo a quello della presentazione dell'istanza. Gli oneri riferiti all'attività ispettiva posta in essere per il riconoscimento della parità sono a carico dell'Ufficio scolastico regionale. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico in cui è adottato il provvedimento.
Il riconoscimento della parità alle scuole di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 lettera f), secondo inciso della legge 10 marzo 2000, n. 62, a eccezione della scuola dell'infanzia, è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso. Restano, comunque, salvi tutti gli effetti conseguenti al riconoscimento condizionato.
Per le scuole già paritarie, in caso di soppressione di corsi ovvero di istituzione di corsi di indirizzi diversi, il dirigente generale emana apposito decreto sostitutivo del precedente, secondo le modalità di cui al primo capoverso del presente paragrafo.
Fino all'emanazione di tale nuovo decreto resta efficace l'originario decreto di riconoscimento della parità, che si intende esteso ai corsi di nuova istituzione.

2.3 Permanenza dei requisiti
Gli Uffici scolastici regionali accertano, a norma dell'art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, la permanenza dei requisiti prescritti, mediante apposite verifiche da disporre con periodicità non superiore a tre anni.
Nel caso di accertamento negativo di uno o più dei requisiti prescritti, il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale indica gli interventi idonei al tempestivo ripristino dei requisiti mancanti, assegnando un congruo termine.
Ove persista la mancanza dei requisiti il predetto dirigente dispone, previa contestazione, la sospensione o la revoca del riconoscimento, contestualmente adottando i provvedimenti intesi a tutelare i diritti, per l'anno scolastico in corso, degli alunni frequentanti e del personale in servizio.

2.4 Mutamento di elementi soggettivi ed oggettivi
Il gestore o il rappresentante legale è tenuto, entro 60 giorni dal perfezionamento dei relativi atti o comunque entro il 31 agosto, a comunicare all'Ufficio scolastico regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il trasferimento della sede scolastica, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore.
L'ufficio scolastico regionale adotta i provvedimenti conseguenti entro 60 giorni, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante.
Con riguardo ai procedimenti di passaggio di gestione, devono essere osservati i seguenti adempimenti:
- l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;
- l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;
- la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante;
- lo status di legale rappresentante dell'Ente gestore originario e dell'Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione;
- il trasferimento della sede scolastica deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, della rispondenza a tutte le esigenze di sicurezza e igieniche e didattiche, nonché della disponibilità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici, in misura adeguata al tipo di scuola, come previsto dall'ordinamento nel numero di anni del corso legale di studi. Non necessitano di autorizzazione limitate modificazioni interne che non alterano la situazione funzionale, nonché le condizioni statiche e igienico-sanitarie dell'edificio. Il trasferimento della sede scolastica può essere autorizzato nell'ambito dello stesso Comune, oppure nell'ambito del bacino di utenza scolastica se, a operare il trasferimento, sia un'istituzione scolastica paritaria la cui tipologia rappresenti l'unica esistente nel predetto bacino di utenza.
In caso di chiusura della scuola tutta la documentazione relativa al curricolo degli alunni e al servizio del personale è depositata e conservata presso l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.

3. Funzionamento amministrativo e didattico
3.1 Servizi di segreteria
Per assolvere alle proprie funzioni, la scuola paritaria organizza i servizi di segreteria secondo criteri di legittimità, efficienza ed efficacia, in modo anche da assicurare l'osservanza delle norme concernenti la tenuta dei registri e dei documenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico.
 

3.2 Sistema informativo
Le scuole paritarie, in quanto inserite nel sistema nazionale dell'istruzione, utilizzano i servizi del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e partecipano ai programmi del Sistema statistico nazionale.

3.3 Bilancio
Il gestore dell'istituzione scolastica redige annualmente il bilancio della scuola con criteri di coerenza e competenza. Al bilancio, formato dal conto economico e dallo stato patrimoniale, va aggiunta una relazione o nota integrativa redatta dagli amministratori nella quale sono indicati i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale della scuola.
Il bilancio, redatto secondo le specifiche normative fiscali cui il gestore è soggetto, è messo a disposizione delle diverse componenti della comunità scolastica secondo modalità indicate nel Regolamento d'istituto.
Per le istituzioni comprensive di più gradi e ordini di scuole dipendenti da un unico gestore può essere redatto un solo bilancio o, in alternativa, bilanci distinti per ciascun tipo di scuola. Nel primo caso la relazione degli amministratori dovrà evidenziare i criteri per l'indicazione dei costi promiscui.

3.4 Coordinamento didattico
Il coordinamento didattico e la gestione comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona.
Il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria è designato dal gestore che, nella propria responsabilità, si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Il nominativo e i titoli professionali del coordinatore designato devono essere segnalati all'Ufficio scolastico regionale unitamente a una fotocopia del documento di riconoscimento.
Nelle scuole medie, nelle scuole secondarie superiori e nei complessi scolastici costituiti con le suddette istituzioni, il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente.
Gli atti e i certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma.
3.5 Iscrizione a classi di scuola paritaria. Trasferimento in corso d'anno
L'iscrizione alla prima classe ovvero alle classi successive dell'allievo in possesso del titolo di studio richiesto si effettua a domanda, sottoscritta da uno dei genitori o dall'esercente la potestà o dall'allievo stesso se maggiorenne e presentata alla sola scuola prescelta. L'alunno di scuola paritaria o statale che intende trasferirsi in corso d'anno ad altra istituzione scolastica (paritaria, parificata, statale, legalmente riconosciuta, pareggiata) presenta a quest'ultima istanza corredata della pagella e delle altre certificazioni utili agli effetti scolastici, del nulla osta, della dichiarazione relativa alla parte di programma già svolta e della copia del piano dell'offerta formativa sottoscritta all'atto dell'iscrizione alla scuola paritaria.
La documentazione scolastica indicata al paragrafo precedente, rilasciata dal coordinatore didattico, è consegnata allo studente se maggiorenne, ovvero a uno dei genitori o all'esercente la potestà richiedente, mentre il fascicolo personale dell'alunno è rimesso direttamente alla nuova scuola che ne avrà fatto richiesta. La consegna della documentazione, stante la natura pubblicistica della stessa, in quanto strumentale allo svolgimento del servizio pubblico previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 62/2000, non può essere sottoposto ad alcuna condizione, né rifiutata. Eventuali rivendicazioni economiche, riferite a quanto dovuto alla scuola per specifiche prestazioni effettuate o da effettuare, potranno solamente costituire l'oggetto di un rapporto finanziario di tipo contrattuale e di natura privatistica, la cui competenza è del giudice civile.
Le classi debbono constare di un numero di alunni adeguato, tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. La scuola ha facoltà di accogliere domande motivate di iscrizione anche presentate fuori termine ma nei limiti della capienza della classe richiesta.

3.6 Corsi e classi
Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2.1, relativo all'istanza del riconoscimento della parità e dal secondo capoverso del paragrafo 2.2, relativo al procedimento di riconoscimento della parità, la scuola paritaria è costituita da uno o più corsi completi. In fase di istituzione di nuovi corsi completi ad iniziare dalla prima classe, il riconoscimento della parità ha efficacia anche nei confronti di singole classi.
In presenza di impreviste evenienze quali nuove iniziative indicate nel piano dell'offerta formativa, ripetenze o nuove iscrizioni che superano la capienza della classe e ne rendono necessario lo sdoppiamento, il gestore comunica la situazione all'Ufficio scolastico regionale competente ai fini degli eventuali accertamenti e in vista della necessaria programmazione degli esami finali del corso.
La sospensione per un anno del funzionamento di una classe del corso non fa venire meno lo status di scuola paritaria. Il gestore comunica la situazione all'Ufficio scolastico regionale.

3.7 Esami di idoneità
Le scuole elementari, le scuole medie e le scuole secondarie superiori paritarie, possono essere sede di esame di idoneità che consente agli allievi interessati di conseguire il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe richiesta.
II numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità è determinato dal coordinatore didattico dell'istituzione scolastica paritaria in ragione della prevedibile frequenza della classe richiesta per promozione o per nuove iscrizioni.
Ai giovani che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere esami di idoneità presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interesse.
A tal proposito il gestore (o il legale rappresentante) congiuntamente al coordinatore, rilascerà dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato) di inesistenza di candidati agli esami provenienti da scuole o corsi da lui dipendenti o da altri con cui ha comunanza di interessi.
Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti e situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può disporre, con motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Per effetto della notifica del predetto decreto la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il predetto ufficio assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.
Gli esami di idoneità si svolgono secondo le norme generali vigenti in materia. Le commissioni sono nominate dal coordinatore didattico che designa, altresì, il presidente.

3.8 Esami finali
Le scuole paritarie sono sede degli esami conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni.
II numero massimo di candidati esterni accoglibili è determinato dal coordinatore didattico della scuola e, di regola, non può essere superiore alla metà degli alunni interni frequentanti la relativa classe terminale.
Ai giovani che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.
A tal proposito il gestore (o il legale rappresentante) e il coordinatore, rilasceranno dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato) prevista al terzo capoverso del paragrafo 3.7.
Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti e situazioni che investono la funzionalità della scuola in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può disporre, con motivato decreto, che presso la scuola medesima non siano accettate le domande dì candidati esterni agli esami finali in attesa del definitivo provvedimento di merito. Per quanto riguarda le domande già presentate, il predetto ufficio assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.
Gli esami finali si svolgono secondo le norme vigenti in materia.

4. Organizzazione didattica
4.1 Personale docente
Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare.
Per l'insegnamento nelle scuole paritarie si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana; sono fatti salvi i requisiti professionali e una buona conoscenza della lingua italiana. I cittadini non appartenenti a paesi dell'Unione Europea devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.
Al fine di assicurare la realizzazione del piano dell'offerta formativa attraverso le necessarie competenze tecnico-didattiche, nella scuola elementare gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e dell'educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica.
Per i soggetti gestori di scuole paritarie, che operano senza fini di lucro, la quota di riserva di cui alla legge 68/99 si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4.2 Organi collegiali
Le istituzioni scolastiche paritarie si dotano degli organi collegiali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 10 marzo 2000, n. 62, definendo le modalità di partecipazione e collaborazione delle componenti della scuola.
II Regolamento d'istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, stabilisce le relative modalità di costituzione e le procedure di funzionamento.

4.3. Progetto educativo e piano dell'offerta formativa
II progetto educativo è il documento fondamentale che esprime l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico delle istituzioni scolastiche paritarie. Ad esso si ispira nelle sue articolazioni operative il piano dell'offerta formativa.
Il progetto educativo è predisposto dal soggetto gestore ed è improntato ai principi di libertà, ai diritti e ai doveri fondamentali della Costituzione, e risponde alla domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa.
Il piano dell'offerta formativa, elaborato ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è il documento che, in coerenza con quanto disposto dal progetto educativo, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti ed è approvato dal gestore sulla base del progetto educativo.
II progetto educativo ed il piano dell'offerta formativa sono resi pubblici e consegnati ai diretti interessati all'atto dell'iscrizione.
Una copia del progetto educativo e del piano dell'offerta formativa, debitamente sottoscritta per presa visione all'atto dell'iscrizione dal genitore o dall'esercente la patria potestà o dagli alunni se maggiorenni, è conservata agli atti della scuola.

4.4 Reti di scuole
Le istituzioni scolastiche paritarie, per il raggiungimento delle finalità contenute nel proprio progetto educativo, possono promuovere o aderire ad accordi di rete tra scuole dipendenti dallo stesso o da diverso gestore, appartenenti allo stesso o diverso ordine e grado di studi, anche nel caso in cui esse operino in Regioni diverse.
L'accordo di rete può intervenire anche tra scuole paritarie e scuole statali o scuole di paesi dell'Unione Europea.
L'accordo di rete tra scuole statali e scuole paritarie per l'attuazione di un progetto comune, estende il diritto ai relativi finanziamenti, qualora previsti, anche ad ogni scuola paritaria aderente alla rete.
Le scuole secondarie superiori paritarie, come le analoghe scuole statali, possono elaborare appositi progetti di rete per attivare corsi di Ifts (Istruzione Formazione Tecnica Superiore), destinati all'ampliamento dell'offerta formativa a giovani e adulti ed essere incluse nei piani regionali per accedere ai relativi fondi.

Torna indietro