Dalla
parità alla privatizzazione
Massimo
Mari
Con
una circolare ministeriale viene praticamente snaturata
una legge.
Salvate le disposizioni più favorevoli agli enti gestori,
sacrificato
il sistema di regole e controlli sulla qualità. Nessun obbligo
al rispetto dei contratti collettivi
Con
una recente circolare (pubblicata a pag. 24) il cui fine
è l'attuazione della parità scolastica si sta ridisegnando,
ad uso e consumo di interessi di parte, una legge dello
Stato.
Utilizzando un metodo già consolidato in altri iniziative
governative - vedi le deleghe del Governo - il Miur ha giustificato
questo suo nuovo intervento con la necessità di "ricondurre
ad unità le indicazioni " fornite per l'applicazione
della legge e dare una sistematicità e organicità al complesso
delle norme richiamate. Nella logica del Ministro, la circolare
dovrebbe rappresentare una sorta di "testo unico"
per giustificare il governo del periodo transitorio avanti
il Parlamento e porre contestualmente le basi per una revisione
sostanziale della stessa legge di parità in coerenza con
la visione neoliberista e mercantilista dell'istruzione
dell'attuale Governo. Per raggiungere tale obiettivo la
circolare agisce su tre direttrici fondamentali.
1. Rimuove tutte le norme di emanazione secondaria dettate,
all'indomani dell'entrata in vigore della legge, dal Ministero
dell'istruzione, confermando solo le disposizioni più favorevoli
agli enti gestori e alle associazioni padronali. Gli esempi
più eclatanti sono rappresentati da un azzeramento delle
precisazioni sui rapporti di lavoro e la loro natura, da
vincoli nella composizione delle classi ecc.
2. Tenta di aggirare, modificare e ridurre i richiami legislativi
previsti dalla legge riconducibili sia a principi Costituzionali
che a norme legislative. Scompaiono, ad esempio, i richiami
all'art. 33 della Costituzione, alla libertà di insegnamento
previsti dalla legge; vengono prefigurati organi collegiali
diversi da quelli previsti nella scuola statale; viene sostenuto
che le "amministrazioni pubbliche" (senza precisare
quali), nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono
a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema
nazionale di istruzione senza indicare né come, né dove,
né quando.
3. Viene ridisegnato il mondo delle scuole non statali paritarie
non all'interno del sistema nazionale di istruzione, ma
prefigurando un sistema alternativo per certi versi più
flessibile e quindi anche più concorrenziale di quello statale.
L'intento palese è quello di favorire uno sviluppo della
scuola paritaria non sulla base dell'efficacia e dell'efficienza
del servizio ma sull'abbattimento dei costi di gestione.
Riemerge, a dispetto della legge di parità, il doppio sistema
con poche regole comuni ma con molte distinzioni tutte a
vantaggio dell'istruzione privata.
Insomma il quadro che ne esce è decisamente sconcertante
non solo per via delle omissioni e della vaghezza di alcune
affermazioni, ma soprattutto per la potenziale evoluzione
di una normativa secondaria tutta indirizzata a smantellare
il sistema scolastico nazionale, che ha nella scuola statale
la sua centralità, e a ripristinare le vecchie nicchie,
dalle maglie più larghe, che hanno caratterizzato la scuola
non statale in età repubblicana.
Se poi, armati di santa pazienza, si scava nel merito dei
contenuti della circolare, non solo viene alla luce l'obiettivo
e l'intento del Miur, ma le stesse anime che hanno ispirato,
sostenuto e condiviso l'iniziativa. Gruppi di pressione,
riconducibili ad una parte dell'associazionismo di gestori
laici e cattolici che, in perfetta armonia con gli intenti
del Ministro e dei suoi collaboratori, hanno cercato, riuscendoci,
di riaffermare antichi privilegi e di occuparne altri. Ma
vediamo ora più da vicino i contenuti della circolare.
Il restyling
Già nella Premessa, che rappresenta il biglietto da visita
della circolare, vengono, con ambigue parole, delineate,
come sopra accennato, le tre direttrici su cui si muove
l'intera circolare.
L'operazione di "restyling", enfaticamente annunciata,
non è altro che una grossolana selezione delle disposizioni
fin qui emanate depurate da precisazioni, vincoli e puntualizzazioni
a carico delle associazioni padronali. Il cosiddetto "testo
unico" non è altro che il pretesto per reintrodurre
in via surrettizia modifiche all'interno dell'ossatura della
legge, aggirando i vincoli imposti dal legislatore stesso.
E tutto ciò viene detto esplicitamente "(...) le precisazioni
e gli adempimenti indicati nel presente testo modificano
e sostituiscono le istruzioni già impartite in ordine agli
argomenti di seguito trattati".
Il rispetto del Ccnl, un optional
Scompaiono tutte le precisazioni e le puntualizzazioni emanate
in riferimento ai rapporti di lavoro.
Non si ha più traccia di quanto indicato nella Cm 163 del
15 giugno 2000 (cfr. capitolo 2.2 ultimo comma) laddove
richiamava gli enti gestori all'applicazione dei Ccnl di
settore anche al personale Ata e precisava che solo nel
limite del 25% della prestazioni complessive dell'attività
di docenza poteva essere utilizzato personale docente con
rapporti di volontariato o di prestazione d'opera.
Le puntualizzazioni giuridiche sulla natura dei rapporti
di lavoro del personale docente presenti nella Cm 86 del
24 aprile del 2002 non trovano alcuna cittadinanza, effettuando,
così, un'inversione di tendenza pericolosa in aperto contrasto
con quanto ha sostenuto la stessa Avvocatura dello Stato
in merito. Su quest'ultima questione si riapre il rischio
di incursioni da parte di associazioni spregiudicate che
teorizzano lo smantellamento del lavoro subordinato dei
docenti aprendo così a fenomeni di deregulation che farebbero
riprecipitare il settore agli anni bui dell'arbitrio e della
assenza di regole. Fenomeni questi che rilancerebbero l'effetto
dumping a danno delle realtà produttive più sane.
"Liberalizzata" la formazione delle classi
Le norme relative alla formazione delle classi e dei corsi,
agli esami di idoneità e agli esami finali, trovano una
loro rivisitazione in chiave più permissiva.
Corsi, classi ed esami di idoneità. Le disposizioni contenute
nella nota del Ministero del 14.02.2001, prot. n. 245/Uff.1,
vengono volutamente trascurate. In particolare non vengono
prese in considerazione le direttive al "Riconoscimento
della parità in relazione alle classi non facenti parte
di un corso completo" quindi alle ipotesi di sdoppiamento,
laddove veniva tassativamente esclusa la possibilità di
sdoppiare una classe a seguito degli esami di idoneità.
Ora nel nuovo testo non solo viene contemplata tale possibilità,
ma anche quella di accogliere una certa quantità di candidati
esterni la cui competenza è esclusiva del gestore e del
coordinatore. Ritornano in gioco le classi collaterali che
nel passato hanno rappresentato per alcuni enti gestori
il fruttuoso mercato degli esami di idoneità e che la legge
aveva tassativamente escluso (art. 1, comma 4, lettera f).
Inoltre viene "liberalizzata" la "Composizione
delle classi delle scuole paritarie" in riferimento
al numero degli alunni necessari per costituire una classe
in relazione ai vari ordini di scuola. Mentre le precedenti
disposizioni davano un'indicazione di tendenza in cui veniva
previsto un "graduale allineamento alla media degli
alunni della scuola statale e non statale presenti nel territorio
regionale", ora la situazione è riportata alle disposizioni
a maglie larghe presenti per le scuole legalmente riconosciute,
parificate, pareggiate e autorizzate. Ossia le scuole paritarie
si adeguano alle disposizioni ante legge 62/2000.
Esami finali. Il combinato delle disposizioni sopra ricordate
con le disposizioni sugli esami finali e in modo particolare
con quelli conclusivi della secondaria superiore (Om 15
febbraio 2001, n. 29) riaprono drammaticamente la possibilità
di un rivitalizzazione del fenomeno dei diplomifici che,
nel recente passato, hanno caratterizzato la scuola non
statale.
Anche in questa occasione vengono accolte le posizioni "più
conservatrici e retrive" di una parte delle associazioni
padronali.
Viene interrotto nei fatti l'operazione di bonifica di un
settore iniziato con la riforma degli esami di maturità
e proseguito con l'approvazione della legge di parità.
Il revisionismo
L'operazione di restyling, sopra accennata, non si esaurisce
solo nelle modifiche e sostituzione delle disposizioni ministeriali
emanate a seguito dell'entrata in vigore della legge di
parità. Prosegue intervenendo su una serie di vincoli previsti
dalla legge medesima, prefigurando su alcune questioni una
sorta di revisionismo delle disposizioni legislative.
In primo luogo scompaiono i richiami a quanto disposto dall'art.
33 della Costituzione. Ne consegue l'affermazione di un
principio, non presente nella legge, secondo il quale "Nel
sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni
scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella
loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa
sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche,
nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono
a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema
nazionale di istruzione". In parole povere si apre
ai finanziamenti da parte delle amministrazioni pubbliche
non escludendo quelli diretti dello Stato. Tale concetto
rappresenta, quindi, la testa di ponte tesa a scardinare
il disposto di cui all'art. 33 della Costituzione, anche
in considerazione della revisione del Titolo V della Costituzione
e della stessa devolution di Bossi.
Combinato con il principio appena ricordato vi è l'introduzione
di un nuovo concetto che "sussume" sotto di sé
tutta la filosofia su cui si ispira la circolare. "Il
gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica,
è garante dell'identità culturale e del progetto educativo
della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione
scolastica nei confronti dell'Amministrazione e degli utenti".
Principio solo apparentemente innocuo, ma che a ben guardare
si lega contestualmente sia all'idea del beneficio dei "riconoscimenti
legali", presente nella precedente normativa, sia alla
centralità della famiglia che orienta e determina la scelta
dell'istituzione scolastica sulla base dei propri desiderata.
Ciò in perfetta armonia con quanto evidenziato nella precedente
lettera a). Non a caso scompare dal testo qualsiasi richiamo
al comma 5, dell'art. 1, della legge.62/2000 che dispone
che" le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 - le scuole
paritarie - sono soggette alla valutazione dei processi
e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione
secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti".
Viene così introdotto, per circolare, il principio della
"feudalizzazione" del sistema con tutti i nessi
e connessi che ne possono derivare.
Strumentale a tutto ciò è la parte relativa agli organi
collegiali. Se da un lato viene infatti ribadita la loro
piena applicazione nelle istituzioni scolastiche paritarie,
dall'altro vengono prefigurati organi collegiali diversi
da quanto prevede la legge. Infatti nelle scuole paritarie
non si applicano le disposizioni vigenti in materia, ma
è "il Regolamento di istituto, predisposto dal gestore,
sentito il coordinatore didattico, che stabilisce le relative
modalità di costituzione e le procedure di funzionamento".
Una previsione del tutto nuova, avulsa sia da quanto voluto
dal legislatore che dalla legge in materia. Ciò riflette
un'idea già da tempo avanzata e sostenuta dal mondo cattolico
e in particolare dalla Fidae che vuole la non completa partecipazione
democratica delle varie componenti alla vita dell'istituzione
scolastica, per non avere in alcun modo ingerenze "esterne"
e "indesiderate".
Ovviamente in un contesto del genere non potevano essere
fatti espliciti richiami al principio della libertà di insegnamento
costituzionalmente previsto e ricordato dallo stesso legislatore
al comma 3, dell'art. 1, della legge 62/2000.
Nessun richiamo, se non all'interno delle nuove concessioni
di parità, all'applicazione delle norme relative alla sicurezza.
Il silenzio su questo argomento è preoccupante in quanto
a molte scuole, soprattutto a quelle che avevano già i riconoscimenti
legali, era stato riconosciuto loro lo status di scuole
paritarie antecedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs
626/94. Né tanto meno sull'argomento sono state effettuate
le verifiche di merito. Anche qui l'amnesia è voluta in
quanto rientra nella politica che questo governo ha in materia
di igiene e sicurezza dei posti di lavoro che sta cercando
di concretizzare con l'ennesimo ricorso alla delega nel
tentativo di rivedere la norma tutta a vantaggio delle imprese.
In una precedente circolare era stato stabilito che il responsabile
del coordinamento delle attività educative e didattiche
fosse distinto dalla responsabilità del gestore (cfr. nota
prot. n. 25 dell'11 gennaio 2002). Con il consueto trasformismo
viene resa possibile l'unificazione in un'unica persona
delle due responsabilità. Tra l'altro per svolgere tale
attività è sufficiente essere in possesso di laurea o titolo
equipollente.
Restaurazione e feudalizzazione
Per ragioni di spazio tralascio tutti gli altri correttivi
inseriti nella circolare in maniera quasi sussurrata. Mi
riferisco in particolare alle verifiche della permanenza
dei requisiti e all'accettazione quasi incondizionata delle
dichiarazioni da parte degli enti gestori; per non parlare
della pubblicità dei bilanci che nei fatti è finta; o delle
rete di scuole o dei passaggi di gestione che ricordano
decisamente quanto già previsto dal Testo Unico per le autorizzate,
parificate, pareggiate e legalmente riconosciute.
Mi preme in questa sede fare alcune osservazioni finali
sulla circolare partendo dalle valutazioni ricordate in
premessa. La pericolosità di questo atto non è rappresentata
solo dalle modifiche e dalle sostituzioni di alcuni orientamenti
dati dalla normativa secondaria bensì dal fatto che, alla
vigilia della fine del periodo transitorio di cui al comma
7, dell'art. 1, della legge 62/2000, il Ministro, chiamato
avanti il Parlamento, presenterà una relazione sullo stato
di applicazione della legge e, con proprio decreto, previo
parere delle commissioni parlamentari, proporrà il definitivo
superamento delle disposizioni di cui al D.Lgs 297/94 per
ricondurre il tutto alla doppia tipologia scuole paritarie
e scuole non paritarie. Ovviamente i presupposti per delineare
le nuove regole saranno in parte quelli indicati nella circolare
con tutte le osservazioni, avvertenze, contraddizioni e
illegittimità precedentemente ricordate. Se questo dovesse
essere ne conseguirebbe un uso distorto e di parte della
legge con un'operazione, tutta ministeriale, che farebbe
rientrare dalla finestra ciò che la legge aveva fatto uscire
dalla porta. Un arretramento quindi rispetto a quanto voluto
dal legislatore soprattutto in relazione alle finalità della
legge.
Dalle disposizioni ministeriali viene disegnata una scuola
paritaria inaccettabile perché riapre la questione dei finanziamenti,
aggirando il disposto del «senza oneri per lo stato», perché
foriera di una restaurazione e feudalizzazione del sistema
nazionale di istruzione, perché non garantisce i diritti
dei lavoratori, perché si ripropone al di fuori delle regole
con un vestito vecchio che di fatto mette in seria discussione
la centralità della scuola pubblica voluta dal legislatore
costituzionale.
Circolare
Ministeriale
n. 31 del 18 marzo 2003
Disposizioni e indicazioni per l'attuazione
della Legge 10 marzo 2000, n. 62,
in materia di parità scolastica
Premessa
La normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62,
che ha introdotto nell'ordinamento il principio della parità
scolastica tra i soggetti erogatori dell'istruzione, è stata
finora applicata mediante l'emanazione di un cospicuo numero
di note e di circolari che possono ora essere organicamente
collegate tra loro.
Si avverte quindi l'esigenza di ricondurre ad unità le indicazioni
fin qui fornite per l'applicazione della legge in questione,
organizzandole in modo sistematico in una sorta di testo
coordinato, che consenta una più agevole consultazione da
parte degli operatori del settore.
In tale prospettiva, le precisazioni e gli adempimenti indicati
nel presente testo modificano e sostituiscono le istruzioni
già impartite in ordine agli argomenti di seguito trattati.
La legge definisce "scuole paritarie" le istituzioni
scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire
dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa
delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità
ed efficacia fissati dalla legge medesima.
Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni
scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella
loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa
sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche,
nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono
a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema
nazionale di istruzione.
1. Le "scuole paritarie"
Sono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non
statali (comprese quelle degli enti locali) e i complessi
scolastici costituiti da scuole appartenenti a gradi, ordini
o tipi diversi (sempreché operino in un'unica sede o in
un ambito territoriale compatibile con la continuità o l'aggregazione
dei corsi) che, a partire dalla scuola dell'infanzia, nel
rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono
agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti
con la domanda formativa delle famiglie e del territorio
e sono caratterizzate dai requisiti di seguito specificati.
Fino alla piena attuazione dell'art. 1, c. 7 della legge
62/2000, rimangono in vigore le norme e le istruzioni per
le scuole non statali materne autorizzate, elementari parificate,
secondarie pareggiate e legalmente riconosciute.
Il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda
il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
di scuole statali e l'abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale.
Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità
giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto
educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione
dell'istituzione scolastica nei confronti dell'Amministrazione
e degli utenti.
Il gestore persona fisica o il rappresentante legale dell'ente
deve essere in possesso di cittadinanza italiana o di un
paese membro dell'Unione Europea. A tal fine sono equiparati
ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
2. Il procedimento di riconoscimento della parità
2.1 L'istanza per il riconoscimento della parità
La parità è riconosciuta alla scuola previa istanza
prodotta all'Ufficio scolastico regionale competente per
territorio. In materia di parità le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano le
loro attribuzioni in conformità ai rispettivi Statuti speciali
e relative norme di attuazione.
L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal
soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato,
dal rappresentante legale, dotato dei requisiti previsti
dal quarto capoverso del paragrafo 1.
La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere
corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.
La domanda presentata da Ente locale o Regione deve essere
corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo
il rispettivo ordinamento.
L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:
a) per scuole già funzionanti e riconosciute (materne autorizzate,
elementari parificate, medie e secondarie superiori legalmente
riconosciute o pareggiate),
b) per scuole già funzionanti allo stato di private (materne
private, elementari autorizzate, medie e secondarie superiori
con presa d'atto),
c) per scuole che attiveranno il funzionamento, con corsi
completi o a partire dalla prima classe in vista dell'istituzione
dell'intero corso, all'inizio dell'anno scolastico successivo
a quello dell'inoltro della richiesta.
Con l'istanza di riconoscimento - da inoltrare entro il
30 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono
gli effetti della parità - il titolare o il rappresentante
legale della gestione deve:
I. per le scuole di cui alla lettera a):
- comunicare i dati relativi al proprio status giuridico;
- trasmettere il progetto educativo della scuola adottato
in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
- trasmettere le linee essenziali del piano dell'offerta
formativa elaborata in conformità con gli ordinamenti vigenti;
- dichiarare l'impegno ad adottare un bilancio della scuola
conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica
gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola
vi abbia interesse;
- dichiarare l'impegno ad istituire nella scuola organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica per
il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta
formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri
delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi
sanciti dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249;
- dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a chiunque
ne accetti il progetto educativo e sia in possesso di un
titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
intende frequentare;
- dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in
materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni
di svantaggio;
- dichiarare che il personale docente è munito del titolo
di abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto
dal par. 4.1;
- dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il
personale docente della scuola sono conformi ai contratti
collettivi di settore, fatta eccezione per il personale
religioso che presta servizio nell'ambito della propria
Congregazione e per il clero diocesano che presta servizio
nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando
quanto previsto dell'art. 1, comma 5 della legge 10 marzo
2000, n. 62.
II. per le scuole di cui alla lettera b):
- comunicare/trasmettere quanto specificato sopra, al punto
I,
- trasmettere la documentazione necessaria ad attestare
la disponibilità e l'idoneità di locali, aule speciali,
laboratori, attrezzature e sussidi didattici destinati allo
specifico tipo di scuola.
III. per le scuole di cui alla lettera c):
- comunicare l'inizio dell'attività scolastica, che deve
aver luogo non oltre il 1° settembre immediatamente successivo,
- comunicare/trasmettere quanto indicato al precedente punto
II.
In sede di prima applicazione il termine per la presentazione
dell'istanza di riconoscimento della parità è fissato per
il 30 aprile 2003.
2.2 Il riconoscimento della parità
L'Ufficio scolastico regionale dispone l'accertamento
del possesso dei requisiti e conclude il procedimento con
provvedimento espresso, adottato dal dirigente generale
preposto all'ufficio, entro il 30 novembre dell'anno scolastico
successivo a quello della presentazione dell'istanza. Gli
oneri riferiti all'attività ispettiva posta in essere per
il riconoscimento della parità sono a carico dell'Ufficio
scolastico regionale. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio
dell'anno scolastico in cui è adottato il provvedimento.
Il riconoscimento della parità alle scuole di nuova istituzione,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 lettera
f), secondo inciso della legge 10 marzo 2000, n. 62, a eccezione
della scuola dell'infanzia, è sottoposto alla condizione
risolutiva del completamento del corso. Restano, comunque,
salvi tutti gli effetti conseguenti al riconoscimento condizionato.
Per le scuole già paritarie, in caso di soppressione di
corsi ovvero di istituzione di corsi di indirizzi diversi,
il dirigente generale emana apposito decreto sostitutivo
del precedente, secondo le modalità di cui al primo capoverso
del presente paragrafo.
Fino all'emanazione di tale nuovo decreto resta efficace
l'originario decreto di riconoscimento della parità, che
si intende esteso ai corsi di nuova istituzione.
2.3 Permanenza dei requisiti
Gli Uffici scolastici regionali accertano, a norma dell'art.
1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, la permanenza
dei requisiti prescritti, mediante apposite verifiche da
disporre con periodicità non superiore a tre anni.
Nel caso di accertamento negativo di uno o più dei requisiti
prescritti, il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico
regionale indica gli interventi idonei al tempestivo ripristino
dei requisiti mancanti, assegnando un congruo termine.
Ove persista la mancanza dei requisiti il predetto dirigente
dispone, previa contestazione, la sospensione o la revoca
del riconoscimento, contestualmente adottando i provvedimenti
intesi a tutelare i diritti, per l'anno scolastico in corso,
degli alunni frequentanti e del personale in servizio.
2.4 Mutamento di elementi soggettivi ed oggettivi
Il gestore o il rappresentante legale è tenuto, entro
60 giorni dal perfezionamento dei relativi atti o comunque
entro il 31 agosto, a comunicare all'Ufficio scolastico
regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del
soggetto gestore, il trasferimento della sede scolastica,
il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore,
il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la
modifica della natura giuridica dell'ente gestore.
L'ufficio scolastico regionale adotta i provvedimenti conseguenti
entro 60 giorni, curando che gli atti di modifica di cui
trattasi non interrompano la continuità del servizio, a
salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della
valutazione del servizio del personale ivi operante.
Con riguardo ai procedimenti di passaggio di gestione, devono
essere osservati i seguenti adempimenti:
- l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere
prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta
registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e con l'indicazione
della decorrenza del passaggio stesso;
- l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo
gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso
di beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica,
assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il
riconoscimento della parità;
- la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità
dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta
dal gestore subentrante;
- lo status di legale rappresentante dell'Ente gestore originario
e dell'Ente gestore subentrante deve essere debitamente
comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due
legali rappresentanti con valore di autocertificazione;
- il trasferimento della sede scolastica deve essere oggetto
di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità
da parte dell'Ufficio scolastico regionale competente per
territorio, previo accertamento, per la nuova sede, della
rispondenza a tutte le esigenze di sicurezza e igieniche
e didattiche, nonché della disponibilità di locali, aule
speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici,
in misura adeguata al tipo di scuola, come previsto dall'ordinamento
nel numero di anni del corso legale di studi. Non necessitano
di autorizzazione limitate modificazioni interne che non
alterano la situazione funzionale, nonché le condizioni
statiche e igienico-sanitarie dell'edificio. Il trasferimento
della sede scolastica può essere autorizzato nell'ambito
dello stesso Comune, oppure nell'ambito del bacino di utenza
scolastica se, a operare il trasferimento, sia un'istituzione
scolastica paritaria la cui tipologia rappresenti l'unica
esistente nel predetto bacino di utenza.
In caso di chiusura della scuola tutta la documentazione
relativa al curricolo degli alunni e al servizio del personale
è depositata e conservata presso l'Ufficio scolastico regionale
competente per territorio.
3. Funzionamento amministrativo e didattico
3.1 Servizi di segreteria
Per assolvere alle proprie funzioni, la scuola paritaria
organizza i servizi di segreteria secondo criteri di legittimità,
efficienza ed efficacia, in modo anche da assicurare l'osservanza
delle norme concernenti la tenuta dei registri e dei documenti
relativi al funzionamento amministrativo e didattico.
3.2
Sistema informativo
Le scuole paritarie, in quanto inserite nel sistema
nazionale dell'istruzione, utilizzano i servizi del sistema
informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e partecipano ai programmi del Sistema statistico
nazionale.
3.3 Bilancio
Il gestore dell'istituzione scolastica redige annualmente
il bilancio della scuola con criteri di coerenza e competenza.
Al bilancio, formato dal conto economico e dallo stato patrimoniale,
va aggiunta una relazione o nota integrativa redatta dagli
amministratori nella quale sono indicati i principali risultati
e le caratteristiche dell'andamento gestionale della scuola.
Il bilancio, redatto secondo le specifiche normative fiscali
cui il gestore è soggetto, è messo a disposizione delle
diverse componenti della comunità scolastica secondo modalità
indicate nel Regolamento d'istituto.
Per le istituzioni comprensive di più gradi e ordini di
scuole dipendenti da un unico gestore può essere redatto
un solo bilancio o, in alternativa, bilanci distinti per
ciascun tipo di scuola. Nel primo caso la relazione degli
amministratori dovrà evidenziare i criteri per l'indicazione
dei costi promiscui.
3.4 Coordinamento didattico
Il coordinamento didattico e la gestione comportano
distinte responsabilità anche se possono essere assunte
dalla stessa persona.
Il coordinatore delle attività educative e didattiche della
scuola paritaria è designato dal gestore che, nella propria
responsabilità, si avvale di personale con cittadinanza
italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di
esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Il
nominativo e i titoli professionali del coordinatore designato
devono essere segnalati all'Ufficio scolastico regionale
unitamente a una fotocopia del documento di riconoscimento.
Nelle scuole medie, nelle scuole secondarie superiori e
nei complessi scolastici costituiti con le suddette istituzioni,
il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea
o titolo equipollente.
Gli atti e i certificati rilasciati dal coordinatore didattico
non sono soggetti a legalizzazione di firma.
3.5 Iscrizione a classi di scuola paritaria. Trasferimento
in corso d'anno
L'iscrizione alla prima classe ovvero alle classi successive
dell'allievo in possesso del titolo di studio richiesto
si effettua a domanda, sottoscritta da uno dei genitori
o dall'esercente la potestà o dall'allievo stesso se maggiorenne
e presentata alla sola scuola prescelta. L'alunno di scuola
paritaria o statale che intende trasferirsi in corso d'anno
ad altra istituzione scolastica (paritaria, parificata,
statale, legalmente riconosciuta, pareggiata) presenta a
quest'ultima istanza corredata della pagella e delle altre
certificazioni utili agli effetti scolastici, del nulla
osta, della dichiarazione relativa alla parte di programma
già svolta e della copia del piano dell'offerta formativa
sottoscritta all'atto dell'iscrizione alla scuola paritaria.
La documentazione scolastica indicata al paragrafo precedente,
rilasciata dal coordinatore didattico, è consegnata allo
studente se maggiorenne, ovvero a uno dei genitori o all'esercente
la potestà richiedente, mentre il fascicolo personale dell'alunno
è rimesso direttamente alla nuova scuola che ne avrà fatto
richiesta. La consegna della documentazione, stante la natura
pubblicistica della stessa, in quanto strumentale allo svolgimento
del servizio pubblico previsto dall'art. 1, comma 3, della
legge 62/2000, non può essere sottoposto ad alcuna condizione,
né rifiutata. Eventuali rivendicazioni economiche, riferite
a quanto dovuto alla scuola per specifiche prestazioni effettuate
o da effettuare, potranno solamente costituire l'oggetto
di un rapporto finanziario di tipo contrattuale e di natura
privatistica, la cui competenza è del giudice civile.
Le classi debbono constare di un numero di alunni adeguato,
tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti
e delle attività didattiche. La scuola ha facoltà di accogliere
domande motivate di iscrizione anche presentate fuori termine
ma nei limiti della capienza della classe richiesta.
3.6 Corsi e classi
Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2.1, relativo
all'istanza del riconoscimento della parità e dal secondo
capoverso del paragrafo 2.2, relativo al procedimento di
riconoscimento della parità, la scuola paritaria è costituita
da uno o più corsi completi. In fase di istituzione di nuovi
corsi completi ad iniziare dalla prima classe, il riconoscimento
della parità ha efficacia anche nei confronti di singole
classi.
In presenza di impreviste evenienze quali nuove iniziative
indicate nel piano dell'offerta formativa, ripetenze o nuove
iscrizioni che superano la capienza della classe e ne rendono
necessario lo sdoppiamento, il gestore comunica la situazione
all'Ufficio scolastico regionale competente ai fini degli
eventuali accertamenti e in vista della necessaria programmazione
degli esami finali del corso.
La sospensione per un anno del funzionamento di una classe
del corso non fa venire meno lo status di scuola paritaria.
Il gestore comunica la situazione all'Ufficio scolastico
regionale.
3.7 Esami di idoneità
Le scuole elementari, le scuole medie e le scuole secondarie
superiori paritarie, possono essere sede di esame di idoneità
che consente agli allievi interessati di conseguire il titolo
di studio valido per l'iscrizione alla classe richiesta.
II numero massimo di candidati esterni che può essere accolto
ad ogni esame di idoneità è determinato dal coordinatore
didattico dell'istituzione scolastica paritaria in ragione
della prevedibile frequenza della classe richiesta per promozione
o per nuove iscrizioni.
Ai giovani che abbiano effettuato la preparazione in scuole
o corsi privati è fatto divieto di sostenere esami di idoneità
presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore
o da altro avente comunanza di interesse.
A tal proposito il gestore (o il legale rappresentante)
congiuntamente al coordinatore, rilascerà dichiarazione
(da inserire nel fascicolo personale del candidato) di inesistenza
di candidati agli esami provenienti da scuole o corsi da
lui dipendenti o da altri con cui ha comunanza di interessi.
Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi
a procedimenti in corso, concernenti fatti e situazioni
che investano la funzionalità della scuola, in relazione
ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può
disporre, con motivato decreto, che presso la scuola medesima
non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo
provvedimento di merito. Per effetto della notifica del
predetto decreto la scuola non può accettare domande di
partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande
già presentate, il predetto ufficio assegna agli interessati
un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.
Gli esami di idoneità si svolgono secondo le norme generali
vigenti in materia. Le commissioni sono nominate dal coordinatore
didattico che designa, altresì, il presidente.
3.8 Esami finali
Le scuole paritarie sono sede degli esami conclusivi
dei corsi di studio, anche per i candidati esterni.
II numero massimo di candidati esterni accoglibili è determinato
dal coordinatore didattico della scuola e, di regola, non
può essere superiore alla metà degli alunni interni frequentanti
la relativa classe terminale.
Ai giovani che abbiano effettuato la preparazione in scuole
o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli
esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo
stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.
A tal proposito il gestore (o il legale rappresentante)
e il coordinatore, rilasceranno dichiarazione (da inserire
nel fascicolo personale del candidato) prevista al terzo
capoverso del paragrafo 3.7.
Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi
a procedimenti in corso, concernenti fatti e situazioni
che investono la funzionalità della scuola in relazione
ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può
disporre, con motivato decreto, che presso la scuola medesima
non siano accettate le domande dì candidati esterni agli
esami finali in attesa del definitivo provvedimento di merito.
Per quanto riguarda le domande già presentate, il predetto
ufficio assegna agli interessati un termine per la loro
ripresentazione ad altra scuola.
Gli esami finali si svolgono secondo le norme vigenti in
materia.
4. Organizzazione didattica
4.1 Personale docente
Il personale docente delle scuole paritarie deve essere
in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento
impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma
4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.
Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito
entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari
e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento
nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per
l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola
elementare.
Per l'insegnamento nelle scuole paritarie si prescinde dal
possesso della cittadinanza italiana; sono fatti salvi i
requisiti professionali e una buona conoscenza della lingua
italiana. I cittadini non appartenenti a paesi dell'Unione
Europea devono essere in regola con le disposizioni vigenti
in materia di immigrazione.
Al fine di assicurare la realizzazione del piano dell'offerta
formativa attraverso le necessarie competenze tecnico-didattiche,
nella scuola elementare gli insegnamenti delle lingue straniere,
delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale
e dell'educazione motoria possono essere affidati anche
a personale munito di titolo di studio specifico, purché
accompagnato da adeguata formazione didattica.
Per i soggetti gestori di scuole paritarie, che operano
senza fini di lucro, la quota di riserva di cui alla legge
68/99 si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4.2 Organi collegiali
Le istituzioni scolastiche paritarie si dotano degli
organi collegiali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)
della legge 10 marzo 2000, n. 62, definendo le modalità
di partecipazione e collaborazione delle componenti della
scuola.
II Regolamento d'istituto, predisposto dal gestore, sentito
il coordinatore didattico, stabilisce le relative modalità
di costituzione e le procedure di funzionamento.
4.3. Progetto educativo e piano dell'offerta formativa
II progetto educativo è il documento fondamentale che
esprime l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico
delle istituzioni scolastiche paritarie. Ad esso si ispira
nelle sue articolazioni operative il piano dell'offerta
formativa.
Il progetto educativo è predisposto dal soggetto gestore
ed è improntato ai principi di libertà, ai diritti e ai
doveri fondamentali della Costituzione, e risponde alla
domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio.
Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di
carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie
per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono
o esigono l'adesione a una determinata ideologia o confessione
religiosa.
Il piano dell'offerta formativa, elaborato ai sensi dell'art.
3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, è il documento che, in coerenza con
quanto disposto dal progetto educativo, esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa
che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio
dei docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori e
degli studenti ed è approvato dal gestore sulla base del
progetto educativo.
II progetto educativo ed il piano dell'offerta formativa
sono resi pubblici e consegnati ai diretti interessati all'atto
dell'iscrizione.
Una copia del progetto educativo e del piano dell'offerta
formativa, debitamente sottoscritta per presa visione all'atto
dell'iscrizione dal genitore o dall'esercente la patria
potestà o dagli alunni se maggiorenni, è conservata agli
atti della scuola.
4.4 Reti di scuole
Le istituzioni scolastiche paritarie, per il raggiungimento
delle finalità contenute nel proprio progetto educativo,
possono promuovere o aderire ad accordi di rete tra scuole
dipendenti dallo stesso o da diverso gestore, appartenenti
allo stesso o diverso ordine e grado di studi, anche nel
caso in cui esse operino in Regioni diverse.
L'accordo di rete può intervenire anche tra scuole paritarie
e scuole statali o scuole di paesi dell'Unione Europea.
L'accordo di rete tra scuole statali e scuole paritarie
per l'attuazione di un progetto comune, estende il diritto
ai relativi finanziamenti, qualora previsti, anche ad ogni
scuola paritaria aderente alla rete.
Le scuole secondarie superiori paritarie, come le analoghe
scuole statali, possono elaborare appositi progetti di rete
per attivare corsi di Ifts (Istruzione Formazione Tecnica
Superiore), destinati all'ampliamento dell'offerta formativa
a giovani e adulti ed essere incluse nei piani regionali
per accedere ai relativi fondi.
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