Capire
e gestire le nuove regole per la tassazione Irpef
Vittorino
Delli Cicchi
Come
cambiano prelievo
e deduzioni. Le nuove aliquote.
Alcuni esempi per orientarsi meglio
Con
la finanziaria 2003 e con effetto dal periodo d’imposta
2003, in pratica a partire da gennaio di quest’anno cambia
la tassazione ordinaria dei redditi da lavoro dipendente
e assimilati.
La legge 289 del 27/12/2002 prevede modifiche sostanziali
al Dpr n. 917 del 22/12/1986 introducendo novità che possono
essere così sintetizzate:
1. modifiche delle aliquote e degli scaglioni Irpef (l’aliquota
minima passa dal 18 al 23%);
2. introduzione di nuove deduzioni Irpef da applicare entro
un’area reddituale (redditi fino a 33.500 euro) in luogo
delle detrazioni di lavoro dipendente; le deduzioni sono
costituite da una parte fissa pari a 3.000 euro annue più
4.500 euro per redditi di lavoro dipendente o assimilati;
3. le deduzioni non si applicano per il calcolo delle addizionali
Irpef;
4. sono state eliminate le detrazioni di lavoro dipendente
e sostituite da altre detrazioni calcolate a partire da
un reddito di 27.000 euro.
5. restano, invece, immodificati criteri e importi inerenti
il riconoscimento di detrazioni per carichi familiari (coniuge,
figli, altri carichi).
Deduzioni Irpef
Le deduzioni di cui al precedente punto 3, in pratica, sono
una porzione di reddito esente da imposizione ed hanno la
funzione di assicurare la progressività dell’imposizione
stessa, progressività che risulta attenuata rispetto a prima
dalle modifiche delle aliquote e degli scaglioni.
La deduzione è costituita da una parte fissa pari a 3.000
euro per tutti i contribuenti, e da una parte variabile
in base alla tipologia del reddito e al periodo di lavoro
prestato.
Deduzioni = 3.000 (parte fissa) + 4.500 (in rapporto al
periodo di lavoro)
La deduzione spetta in misura decrescente all’aumentare
del reddito imponibile.
Per applicare la deduzione e per stabilirne la misura si
procede al calcolo di uno specifico coefficiente; a tal
fine si utilizza la seguente formula:
X = 26.000 + 7.500 (deduzione teorica) – (reddito complessivo)
26.000
La formula è su base annua e fornisce un coefficiente che,
a sua volta, consente di determinare l’importo della deduzione
effettivamente spettante a partire da quella teorica di
7.500 euro; tale coefficiente può risultare:
- minore o uguale a 0: la deduzione non spetta,
- compreso tra 0 e 1: la deduzione è rapportata al coefficiente
(4 decimali),
- maggiore o uguale a 1: la deduzione spetta in misura intera.
La deduzione così determinata va ad abbattere l’imponibile
Irpef al netto degli oneri deducibili.
Tre esempi
Esempio 1
Reddito complessivo = 7.500
X = 26.000 + 7.500 – 7.500
26.000
Spetta la deduzione intera
Esempio 2
Reddito complessivo = 33.500
X = 26.000 + 7.500 – 33.500
26.000
Non spetta alcuna deduzione
Esempio 3
Reddito complessivo = 18.000
X = 26.000 + 7.500 – 18.000
26.000
La deduzione spettante è pari a 4.471 €
(7.500 x 0,5961).
La lettura intrecciata dei 3 esempi mostra chiaramente che
per i livelli di reddito compresi tra 7.500 euro e 33.500
euro, la deduzione compete in misura compresa tra 7.500
e 0 euro determinata applicando alla deduzione teorica di
7.500 euro il coefficiente ottenuto dalla formula indicata
in precedenza e considerando le prime 4 cifre decimali.
I lavoratori della scuola si trovano quasi tutti in queste
condizioni ad eccezione dei precari con rapporto di lavoro
inferiore all’anno, dei dirigenti scolastici e di tutti
coloro che percepiscono un salario accessorio che porta
la retribuzione fondamentale oltre i 33.500 euro.
Modalità di calcolo e … la sospetta “generosità”
dell’amministrazione
La modalità di determinazione della deduzione fa riferimento
al periodo d’imposta annuale.
Nel periodo di paga mensile, pertanto, si pone il problema
della corretta determinazione del corrispondente importo
della deduzione.
Ai fini dell’elaborazione degli stipendi di gennaio 2003,
il Tesoro ha assunto come “reddito complessivo” di cui alle
precedenti formule la retribuzione riferita a 12 mensilità
per cui, essendo la deduzione inversamente proporzionale
al reddito, le deduzioni risultano maggiori di quelle effettivamente
spettanti.
Si è trattato di una evidente forzatura propagandistica
la cui conseguenza sarebbe stata quella di un pesante conguaglio
fiscale a carico del lavoratore in occasione del pagamento
della tredicesima mensilità o in sede di conguaglio contributivo
e fiscale.
Con lo stipendio del mese di febbraio c’è stata la doverosa
correzione anche se restano discutibili le soluzioni adottate
in alcune particolari situazioni (es.: conguagli contributivi,
recuperi, ecc.) che, è bene riaffermarlo, saranno risolte
in sede di conguaglio fiscale.
I materiali che proponiamo
Le nostre tabelle oltre a documentare le ritenute Irpef
mensili (12 mesi), riportano anche l’importo della quota
di conguaglio che tiene conto dell’effettivo reddito annuale.
Per precisione, con “effettivo reddito annuale”, intendiamo
le competenze lorde riferite a 13 mensilità meno le ritenute
assistenziali e previdenziali calcolate anche con riferimento
alla maggiorazione del 18% prevista per lo stipendio tabellare
in godimento.
Lo stipendio lordo (stipendio tabellare + indennità integrativa
speciale + retribuzione professionale docente o compenso
individuale accessorio) riportato nelle tabelle non comprende
gli eventuali importi per prestazioni accessorie; per quanto
riguarda le detrazioni ci si riferisce a situazioni fiscali
senza carichi familiari.
Nei pochi casi in cui ci è stato possibile confrontare la
nostra elaborazione con quella del Tesoro (buste paga di
febbraio 2003) abbiamo avuto un riscontro positivo; sottolineiamo
la necessità di tener conto dell’esistenza di particolari
trattenute previdenziali (ad esempio quelle inerenti il
conguaglio contributivo relativo all’anno precedente) anche
per essere nella condizione di interpretare l’eventuale
scostamento dei dati da noi calcolati con quelli contenuti
nella busta paga del Tesoro.
Le tabelle relative ai responsabili amministrativi e ai
direttori dei servizi hanno solo carattere orientativo per
la considerazione che le rispettive indennità di amministrazione
non sono quantificabili in misura fissa.
Lo strumento informatico che mettiamo a disposizione consentirà
la verifica completa della busta paga di ciascun lavoratore;
i più esigenti potranno verificare anche cosa sarebbe accaduto
se… la riforma non ci fosse stata.
Qualche considerazioni finale tra tecnica e politica
Dai vari quesiti che ci sono pervenuti (non tanti, per la
verità) in materia di applicazione delle nuove regole di
tassazione emerge una domanda e un bisogno di chiarezza.
Ci perdo o ci guadagno? è la domanda che direttamente o
indirettamente ci viene posta anche nella considerazione
che alcune voci a favore del dipendente “scompaiono” dalla
busta paga e non si è sempre nelle condizioni di fare raffronti
omogenei, raffronti che non sono semplici da fare!
A tal fine, oltre agli essenziali chiarimenti tecnici, alle
tabelle e allo strumento informatico di verifica della busta
paga, intendiamo rassicurare tutti, strutture e lavoratori,
su due punti fondamentali:
1. le buste paga del Tesoro, in generale, recepiscono correttamente
la nuova normativa di tassazione;
2. il nuovo metodo di calcolo dell’Irpef, applicato alle
situazioni reddituali del comparto scuola determina vantaggi
(più o meno consistenti) a favore del dipendente (la finanziaria
ha previsto una norma di salvaguardia in caso contrario).
Girano note e strumenti per la verifica e la quantificazione
dell’Irpef non sempre rigorosi: consiglio sobrietà nel rapporto
con i lavoratori innanzitutto evitando forzature nella prospettazione
degli effetti della nuova normativa e/o accreditando una
generica incapacità dell’amministrazione a fare i conti
precisi. Certo, è vero che il Tesoro avrebbe potuto tener
conto del fatto che la Retribuzione professionale docente
e il Compenso individuale accessorio vengono erogati solo
per dodici mensilità e, perché no, del fatto che le ritenute
Inpdap vanno calcolate anche sulla maggiorazione figurativa
dello stipendio. Ma, come si sa, risposte e soluzioni a
queste problematiche le troviamo, per prassi consolidata,
a fine anno in sede di conguaglio contributivo e fiscale.
Precauzioni necessarie, anche per non indebolire il giudizio
della Cgil sulle scelte di politica fiscale di questo governo;
giudizio che trova forza nella corretta contestualizzazione
di questi primi effetti con la fase due della riforma fiscale
e con gli altri interventi di politica sociale (welfare,
decontribuzione, previdenza) e le loro conseguenze negative
sul terreno dei diritti dei lavoratori.
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