Capire e gestire le nuove regole per la tassazione Irpef
Vittorino Delli Cicchi

Come cambiano prelievo
e deduzioni. Le nuove aliquote.
Alcuni esempi per orientarsi meglio

Con la finanziaria 2003 e con effetto dal periodo d’imposta 2003, in pratica a partire da gennaio di quest’anno cambia la tassazione ordinaria dei redditi da lavoro dipendente e assimilati.
La legge 289 del 27/12/2002 prevede modifiche sostanziali al Dpr n. 917 del 22/12/1986 introducendo novità che possono essere così sintetizzate:
1. modifiche delle aliquote e degli scaglioni Irpef (l’aliquota minima passa dal 18 al 23%);
2. introduzione di nuove deduzioni Irpef da applicare entro un’area reddituale (redditi fino a 33.500 euro) in luogo delle detrazioni di lavoro dipendente; le deduzioni sono costituite da una parte fissa pari a 3.000 euro annue più 4.500 euro per redditi di lavoro dipendente o assimilati;
3. le deduzioni non si applicano per il calcolo delle addizionali Irpef;
4. sono state eliminate le detrazioni di lavoro dipendente e sostituite da altre detrazioni calcolate a partire da un reddito di 27.000 euro.
5. restano, invece, immodificati criteri e importi inerenti il riconoscimento di detrazioni per carichi familiari (coniuge, figli, altri carichi).


Deduzioni Irpef

Le deduzioni di cui al precedente punto 3, in pratica, sono una porzione di reddito esente da imposizione ed hanno la funzione di assicurare la progressività dell’imposizione stessa, progressività che risulta attenuata rispetto a prima dalle modifiche delle aliquote e degli scaglioni.
La deduzione è costituita da una parte fissa pari a 3.000 euro per tutti i contribuenti, e da una parte variabile in base alla tipologia del reddito e al periodo di lavoro prestato.

Deduzioni = 3.000 (parte fissa) + 4.500 (in rapporto al periodo di lavoro)

La deduzione spetta in misura decrescente all’aumentare del reddito imponibile.
Per applicare la deduzione e per stabilirne la misura si procede al calcolo di uno specifico coefficiente; a tal fine si utilizza la seguente formula:

X = 26.000 + 7.500 (deduzione teorica) – (reddito complessivo)
26.000

La formula è su base annua e fornisce un coefficiente che, a sua volta, consente di determinare l’importo della deduzione effettivamente spettante a partire da quella teorica di 7.500 euro; tale coefficiente può risultare:
- minore o uguale a 0: la deduzione non spetta,
- compreso tra 0 e 1: la deduzione è rapportata al coefficiente (4 decimali),
- maggiore o uguale a 1: la deduzione spetta in misura intera.
La deduzione così determinata va ad abbattere l’imponibile Irpef al netto degli oneri deducibili.

Tre esempi
Esempio 1
Reddito complessivo = 7.500
X = 26.000 + 7.500 – 7.500
26.000
Spetta la deduzione intera

Esempio 2
Reddito complessivo = 33.500
X = 26.000 + 7.500 – 33.500
26.000
Non spetta alcuna deduzione

Esempio 3
Reddito complessivo = 18.000
X = 26.000 + 7.500 – 18.000
26.000
La deduzione spettante è pari a 4.471 €
(7.500 x 0,5961).
La lettura intrecciata dei 3 esempi mostra chiaramente che per i livelli di reddito compresi tra 7.500 euro e 33.500 euro, la deduzione compete in misura compresa tra 7.500 e 0 euro determinata applicando alla deduzione teorica di 7.500 euro il coefficiente ottenuto dalla formula indicata in precedenza e considerando le prime 4 cifre decimali.
I lavoratori della scuola si trovano quasi tutti in queste condizioni ad eccezione dei precari con rapporto di lavoro inferiore all’anno, dei dirigenti scolastici e di tutti coloro che percepiscono un salario accessorio che porta la retribuzione fondamentale oltre i 33.500 euro.


Modalità di calcolo e … la sospetta “generosità” dell’amministrazione

La modalità di determinazione della deduzione fa riferimento al periodo d’imposta annuale.
Nel periodo di paga mensile, pertanto, si pone il problema della corretta determinazione del corrispondente importo della deduzione.
Ai fini dell’elaborazione degli stipendi di gennaio 2003, il Tesoro ha assunto come “reddito complessivo” di cui alle precedenti formule la retribuzione riferita a 12 mensilità per cui, essendo la deduzione inversamente proporzionale al reddito, le deduzioni risultano maggiori di quelle effettivamente spettanti.
Si è trattato di una evidente forzatura propagandistica la cui conseguenza sarebbe stata quella di un pesante conguaglio fiscale a carico del lavoratore in occasione del pagamento della tredicesima mensilità o in sede di conguaglio contributivo e fiscale.
Con lo stipendio del mese di febbraio c’è stata la doverosa correzione anche se restano discutibili le soluzioni adottate in alcune particolari situazioni (es.: conguagli contributivi, recuperi, ecc.) che, è bene riaffermarlo, saranno risolte in sede di conguaglio fiscale.


I materiali che proponiamo

Le nostre tabelle oltre a documentare le ritenute Irpef mensili (12 mesi), riportano anche l’importo della quota di conguaglio che tiene conto dell’effettivo reddito annuale. Per precisione, con “effettivo reddito annuale”, intendiamo le competenze lorde riferite a 13 mensilità meno le ritenute assistenziali e previdenziali calcolate anche con riferimento alla maggiorazione del 18% prevista per lo stipendio tabellare in godimento.
Lo stipendio lordo (stipendio tabellare + indennità integrativa speciale + retribuzione professionale docente o compenso individuale accessorio) riportato nelle tabelle non comprende gli eventuali importi per prestazioni accessorie; per quanto riguarda le detrazioni ci si riferisce a situazioni fiscali senza carichi familiari.
Nei pochi casi in cui ci è stato possibile confrontare la nostra elaborazione con quella del Tesoro (buste paga di febbraio 2003) abbiamo avuto un riscontro positivo; sottolineiamo la necessità di tener conto dell’esistenza di particolari trattenute previdenziali (ad esempio quelle inerenti il conguaglio contributivo relativo all’anno precedente) anche per essere nella condizione di interpretare l’eventuale scostamento dei dati da noi calcolati con quelli contenuti nella busta paga del Tesoro.
Le tabelle relative ai responsabili amministrativi e ai direttori dei servizi hanno solo carattere orientativo per la considerazione che le rispettive indennità di amministrazione non sono quantificabili in misura fissa.
Lo strumento informatico che mettiamo a disposizione consentirà la verifica completa della busta paga di ciascun lavoratore; i più esigenti potranno verificare anche cosa sarebbe accaduto se… la riforma non ci fosse stata.


Qualche considerazioni finale tra tecnica e politica

Dai vari quesiti che ci sono pervenuti (non tanti, per la verità) in materia di applicazione delle nuove regole di tassazione emerge una domanda e un bisogno di chiarezza.
Ci perdo o ci guadagno? è la domanda che direttamente o indirettamente ci viene posta anche nella considerazione che alcune voci a favore del dipendente “scompaiono” dalla busta paga e non si è sempre nelle condizioni di fare raffronti omogenei, raffronti che non sono semplici da fare!
A tal fine, oltre agli essenziali chiarimenti tecnici, alle tabelle e allo strumento informatico di verifica della busta paga, intendiamo rassicurare tutti, strutture e lavoratori, su due punti fondamentali:
1. le buste paga del Tesoro, in generale, recepiscono correttamente la nuova normativa di tassazione;
2. il nuovo metodo di calcolo dell’Irpef, applicato alle situazioni reddituali del comparto scuola determina vantaggi (più o meno consistenti) a favore del dipendente (la finanziaria ha previsto una norma di salvaguardia in caso contrario).
Girano note e strumenti per la verifica e la quantificazione dell’Irpef non sempre rigorosi: consiglio sobrietà nel rapporto con i lavoratori innanzitutto evitando forzature nella prospettazione degli effetti della nuova normativa e/o accreditando una generica incapacità dell’amministrazione a fare i conti precisi. Certo, è vero che il Tesoro avrebbe potuto tener conto del fatto che la Retribuzione professionale docente e il Compenso individuale accessorio vengono erogati solo per dodici mensilità e, perché no, del fatto che le ritenute Inpdap vanno calcolate anche sulla maggiorazione figurativa dello stipendio. Ma, come si sa, risposte e soluzioni a queste problematiche le troviamo, per prassi consolidata, a fine anno in sede di conguaglio contributivo e fiscale.
Precauzioni necessarie, anche per non indebolire il giudizio della Cgil sulle scelte di politica fiscale di questo governo; giudizio che trova forza nella corretta contestualizzazione di questi primi effetti con la fase due della riforma fiscale e con gli altri interventi di politica sociale (welfare, decontribuzione, previdenza) e le loro conseguenze negative sul terreno dei diritti dei lavoratori.

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