La notizia
La fine dell'università pubblica

Un documento della FLC CGIL


In questi giorni si è sviluppato un vasto movimento nelle Università contro le proposte Moratti di riforma del sistema universitario.
Docenti, studenti, precari, con il sostegno attivo delle Organizzazioni Sindacali ed in particolare della Flc Cgil, hanno dato vita ad iniziative molto partecipate ed innovative.
Il rifiuto ad assumere le supplenze, che in molti casi rappresentano la maggior parte dei corsi attivati, lo svolgere lezioni in Piazza, il sostegno degli Organi Accademici e delle Istituzioni Politiche, sta coinvolgendo ormai la totalità delle Università.


Il documento

La Commissione cultura della Camera ha aggiunto al testo proposto dal Governo un art. 1 intitolato “Principi”. Già questi creano qualche rilevante preoccupazione; se è certamente condivisibile la riaffermazione della libertà di ricerca e di didattica e che la funzione dell’Università risieda nella formazione e nella trasmissione critica del sapere, non altrettanto può dirsi per l’affermazione che l’autonomia e la connessa responsabilità delle istituzioni universitarie debbano muoversi “nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro” competente. Se, infatti, è corretto che il Ministro (così come, ciascuno nel proprio ambito, da un lato, l’Unione europea, dall’altro le Regioni) debba avere una propria politica universitaria; desta preoccupazione il fatto che l’implementazione di questa politica sia affidata ad atti di indirizzo, quasi ci sia un rapporto gerarchico tra Ministero e Università.


I principi, le politiche e gli investimenti

Quella politica – se vuole essere, come deve, realmente rispettosa dell’autonomia sia del sistema universitario che dei singoli Atenei prescritta dall’art. 33 Cost.– deve, in primo luogo, essere formulata attraverso ampia consultazione dell’organo di rappresentanza del sistema universitario (il Cun) e degli altri soggetti interessati (Crui, singoli Atenei, forze sociali, sia rappresentative dei docenti universitari, sia del più generale mondo del lavoro e della produzione) e la sua implementazione deve avvalersi essenzialmente di strumenti indiretti di soft law, quali accordi e convenzioni per specifici progetti, indicazioni di massima per la realizzazione di obiettivi condivisi, la valorizzazione dei risultati dell’attività di valutazione ecc.
Invece, il piano programmatico degli investimenti statali nel sistema, previsto dal comma 3° dello stesso articolo, è definito dal Ministro avendo sentito, oltre che le Commissioni parlamentari, solo la Crui, che non è l’organo rappresentativo dell’autonomia del sistema universitario, escludendo il Cun, che ha appunto questa funzione e deve essere posto in condizione di assolvere pienamente ad essa.
Sono anche da segnalare altri due punti critici di questa norma di principi. Il primo è che i finanziamenti pubblici e privati sono posti, dal comma 2°, sullo stesso piano: si tratta di una norma impraticabile, essendo nota la scarsa propensione in Italia delle imprese private ad investire in ricerca ed alta formazione ma anche pericolosa, perché corre il rischio di deresponsabilizzare la finanza statale sul problema del sottofinanziamento del sistema universitario: gli Atenei, invece che lamentarsi con il Ministro per gli scarsi finanziamenti, si diano da fare per aumentare la loro capacità attrattiva di investimenti privati.
L’altro punto è che alla sacrosanta previsione di un sistema completo di valutazione non corrisponda alcuna indicazione sia sulla necessaria indipendenza dei soggetti valutatori sia sulla necessità della definizione consensuale di parametri affidabili non meramente quantitativi. Anzi, nel comma 3°, lett. b), il riferimento è al numero dei laureati e dei dottori di ricerca, senza alcun cenno alla qualità della loro formazione. E’, invece, necessario, da un lato, costruire i soggetti valutatori come autorità indipendenti e dal potere politico e dalle strutture di governo delle Università e, dall’altro, creare una procedura di confronto sui parametri di valutazione tra tutti i soggetti interessati, comprese le forze sociali e a partire dalle istituzioni rappresentative del sistema universitario (Cun e Crui) e dalle organizzazioni rappresentative della docenza.


Le procedure di valutazione per l’idoneità

La Commissione ha mantenuto il meccanismo di un procedimento nazionale d’idoneità bandito e gestito dal Ministero per un numero pari al fabbisogno delle Università incrementato del 20%. In proposito non possiamo che ribadire le critiche già espresse e, cioè, in particolare:

la contraddizione tra qualificare prova di idoneità quella nazionale e, poi, limitarne il numero al 120% dei posti disponibili. L’idoneità presuppone una valutazione assoluta che Tizio sia idoneo a ricoprire un posto di professore universitario e comporta un giudizio binario: o è idoneo o non lo è. Una comparazione tra più aspiranti per valutare chi deve andare a ricoprire un numero di posti limitato, si chiama concorso.
In realtà, si tratta di un concorso in due fasi, quella nazionale e quella locale, con la necessaria conclusione che un 20% dei vincitori della fase nazionale dovrà non essere assunto. Quello che si prefigura è un meccanismo che consentirà alle commissioni nazionali di lavarsi la coscienza: l’outsider potrà pure vincere la fase nazionale del concorso, ma non sarà chiamato da nessuna sede.

  • L’esperienza dei concorsi nazionali è già stata fatta ed è proprio da una valutazione pesantemente negativa degli stessi ed anche nel D.lgs. n. 382/1980 esisteva l’obbligo del Ministero di bandire periodicamente concorsi da associato e da ordinario e la norma è stata ampiamente disattesa. Attraverso questo strumento, il Ministro può – se crede – bloccare il reclutamento senza assumersi la responsabilità politica di bloccarlo esplicitamente nella legge finanziaria: se passa questa norma, il medesimo risultato può essere realizzato solo ritardando i concorsi. Nulla vieta che un concorso nazionale sia gestito dalle istituzioni universitarie e non dal Ministero.
  • Le novità introdotte dalla Commissione non sono certo tali da superare queste obiezioni. Al punto 2, lett. a) dell’art. 1 viene solo specificato che le commissioni giudicatrici dovranno essere formate con “modalità prevalentemente elettive”. Ciò significa che una parte di essa non sarà eletta: sarà designata, direttamente o indirettamente, dal Ministro?
    Né si dica che i componenti non eletti sono i docenti designati da Atenei dell’Unione europea perché non si specifica come vengono individuati gli Atenei dell’Ue che devono provvedere alla designazione e perché, evidentemente, nulla impedisce di conferire l’elettorato passivo anche ai docenti appartenenti a questi Atenei, in ipotesi in collegio distinto e separato.
    Colui che viene chiamato dall’Università a ricoprire uno dei posti messi a concorso, avrà un incarico a tempo determinato, rinnovabile per un periodo massimo di sei anni. “Entro tale periodo le Università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall’università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente, ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti delle disponibilità di bilancio” (art. 1, lett. d).
    Sarebbe in errore chi vedesse nella nuova disciplina solo uno spostamento della competenza al giudizio di conferma in ruolo da una commissione nazionale alla sede decentrata. Infatti, nell’attuale disciplina il giudizio negativo deve essere espresso e motivato, nella nuova l’Ateneo potrà (se vorrà) trasformare il rapporto; se non vorrà farlo, è sufficiente che taccia e la scadenza del termine comporterà automaticamente la risoluzione del rapporto. E ciò è confermato dalla disposizione che consente all’Ateneo di nominare in ruolo non il docente cui ha conferito l’incarico, ma un altro docente cui sia stato conferito il medesimo incarico da altra Università.


La precarizzazione della funzione docente

Sembra evidente che le modifiche introdotte dalla Commissione cultura non abbiano toccato quello che era la caratteristica fondamentale del Ddl governativo: la precarizzazione della funzione docente. Ed infatti, anche nel testo che ora va all’esame dell’Aula della Camera dei deputati:

  • Un numero rilevante di insegnamenti (almeno, nelle Università statali tale numero viene in qualche modo limitato; nelle Università private, neanche quello) potrà essere svolto da docenti a contratto, con un turn-over triennale, senza alcuna garanzia di un trattamento economico e normativo dignitoso, non essendo prevista alcuna forma di contrattazione collettiva; ciascuna Università, infatti, determinerà il contenuto di questi contratti nei limiti delle proprie compatibilità di bilancio e nel rispetto di criteri generali definiti dal Ministro; nessuno specifico requisito culturale e/o professionale è richiesto: è sufficiente, infatti, il possesso di una “qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere (art. 1, lett. f).
  • L’intera attività di ricerca e didattica integrativa, fin qui svolta dai ricercatori, con la messa ad esaurimento del relativo ruolo, sarà a regime svolta da personale a contratto di durata quadriennale, rinnovabile fino ad un massimo di otto anni ivi compreso il dottorato di ricerca. Anche in questo caso, come per il punto precedente, non vi è alcuna garanzia di un trattamento economico e normativo dignitoso, non essendo prevista alcuna contrattazione collettiva. Ma anche la qualificazione culturale e professionale di questo personale rimane indeterminato: è prescritta, infatti, solo la laurea specialistica e il dottorato di ricerca (posto sullo stesso piano di un diploma di specializzazione o di un master di secondo livello) costituisce solo titolo preferenziale (art. 1, lett. i).
  • Possono assumere la posizione di professore di prima fascia persone genericamente “in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale” (accertata da chi?) che si impegnino a svolgere l’attività di ricerca oggetto di specifiche convenzioni tra l’Università e altri soggetti privati o pubblici (art. 1, lett. g); l’incarico ha durata triennale, ma può essere prorogato un numero indeterminato di volte (evidentemente, fino a che il soggetto privato o pubblico finanziatore continuerà ad essere disponibile a metterci i quattrini). Questo docente ha tutte le prerogative del docente universitario (di prima fascia) salvo – è questa l’insignificante limitazione introdotta dalla Commissione – quella dell’elettorato attivo per le commissioni di concorso (e quello passivo?) e di quello passivo per le cariche di Preside e Rettore (potrà, però, essere, ad es., Direttore di Dipartimento). Gliene mancherà, però, un’altra, di cui la legge tace, che è o dovrebbe essere la caratteristica fondamentale della sua funzione: la libertà di ricerca; dovrà, infatti, svolgere la ricerca oggetto della convenzione. E se i risultati cui perviene non sono graditi al soggetto finanziatore? Il trattamento economico del docente sarà costituito, oltre che da una parte fissa, da una parte variabile (art. 1, lett. n). Nulla in contrario, ma la mancanza di una determinazione consensuale dei criteri di quantificazione e di distribuzione del relativo fondo mediante contrattazione collettiva con soggetti realmente rappresentativi dei docenti), rende questa parte variabile della retribuzione non un fattore di razionalizzazione e di incentivazione ad un maggiore impegno nelle attività universitarie, ma una fonte di conflitti corporativi interni all’istituzione ed un premio destinato ai gruppi accademici più forti. E’ facile prevedere che, in un simile sistema, i docenti saranno incentivati alla ricerca affannosa di risorse esterne per lucrare contratti vantaggiosi, distogliendo gran parte delle proprie energie dalla didattica ordinaria e dalla ricerca di base. Perché impegnarsi più di tanto in un corso master universitario, se un corso di formazione venduto all’esterno può portare incrementi più o meno significativi di reddito? Perché intraprendere una linea di ricerca che non porterà a risultati applicativi immediatamente utilizzabili sul mercato, quando un’altra può portare un reddito aggiuntivo?

Siamo ben oltre un corretto rapporto tra una Università che, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale e della propria funzione sociale, cerca ogni opportuna sinergia con le altre istituzioni e con il sistema produttivo; siamo ad una Università che abdica al proprio compito di interpretare sul lungo periodo le esigenze formative e di ricerca della società per subordinare i propri progetti formativi e le proprie linee di ricerca alle esigenze immediate delle imprese.


I ricercatori

L’unica risposta adeguata al problema dei ricercatori e del precariato universitario sarebbe stata il riconoscimento della loro funzione docente, secondo quanto previsto in un progetto che nella passata legislatura è stato ad un passo dall’approvazione, ed un rilevante incremento del loro numero. La Commissione cultura della Camera non ha avuto la forza di percorrere questa strada: ha scelto, al contrario, di approvare la linea ministeriale della messa ad esaurimento del ruolo. Nel quadro sopra descritto e senza un adeguato incremento del numero dei professori di ruolo, la stessa limitazione nel tempo dei contratti di avviamento alla docenza, in sé positiva, è destinata a rimanere un dato meramente formale, essendo facile prevedere che, in mancanza di sbocchi nella docenza, agli otto anni previsti dal Ddl si aggiungerà un numero indeterminato di anni con contratti di insegnamento prima di poter accedere ad un concorso. Ma il provvedimento è ingiusto anche nei confronti degli attuali ricercatori che subiscono un’ingiustificata penalizzazione: nuovamente senza un adeguato aumento del numero dei professori di ruolo, usciranno dal ghetto del ruolo ad esaurimento solo con grande difficoltà, essendo facile prevedere che incontreranno notevoli ostacoli per vincere un concorso nelle fasce superiori in concorrenza con i più giovani perché questi ultimi, se non vincono il concorso, dovranno lasciare l’Università.
Il contentino dell’attribuzione agli attuali ricercatori del titolo di professore aggiunto, senza il diritto ad insegnare e subordinata ad una valutazione di idoneità da parte di una commissione nominata dalla facoltà, è un riconoscimento meramente formale. In cambio, è loro attribuito l’obbligo di svolgere l’attività di insegnamento che i competenti organi accademici riterranno di attribuire loro (se lo riterranno), in aggiunta ai compiti già loro attribuiti. Ne consegue che non solo a quel riconoscimento di titolo non corrisponde alcun miglioramento economico ma, mentre oggi la supplenza di un insegnamento può essere retribuita oltre lo stipendio, domani – ferma restando la mera eventualità dell’attribuzione di un insegnamento – l’insegnamento stesso rientrerà nei doveri di ufficio e, dunque, non potrà essere retribuito. Non sono molti i casi in cui ad un incremento dei doveri di ufficio corrisponda una diminuzione della retribuzione.


Aumenta il precariato

Insomma, l’obiettivo che il Ddl vuole realizzare è quello di approfittare del prossimo pensionamento di una parte significativa degli attuali docenti (57533 al 1.1.2003), mantenendo fermo il numero degli attuali ordinari (18131) ed associati (18502), portando a progressivo esaurimento gli attuali ricercatori (20900), sostituendo questi ultimi con personale precario. L’inaccettabile risultato di una simile operazione è quella di un’Università che deve far fronte ai suoi sempre più gravosi compiti didattici con un numero calante di personale di ruolo e un numero crescente di personale precario, con una retribuzione ed uno stato giuridico tali da non attrarre certo i migliori. E’ evidente come, con questo disegno, si sconti – o, forse, si persegua - un decadimento dell’intero sistema ed un indebolimento della sua funzione sociale (salvi, naturalmente, pochi fiori all’occhiello: le cosiddette punte di eccellenza).

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