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La
notizia
La fine dell'università pubblica
Un documento della FLC CGIL
In questi giorni si è sviluppato un vasto movimento
nelle Università contro le proposte Moratti di
riforma del sistema universitario.
Docenti, studenti, precari, con il sostegno attivo delle
Organizzazioni Sindacali ed in particolare della Flc Cgil,
hanno dato vita ad iniziative molto partecipate ed innovative.
Il rifiuto ad assumere le supplenze, che in molti casi
rappresentano la maggior parte dei corsi attivati, lo
svolgere lezioni in Piazza, il sostegno degli Organi Accademici
e delle Istituzioni Politiche, sta coinvolgendo ormai
la totalità delle Università.
Il documento
La
Commissione cultura della Camera ha aggiunto al testo
proposto dal Governo un art. 1 intitolato “Principi”.
Già questi creano qualche rilevante preoccupazione;
se è certamente condivisibile la riaffermazione
della libertà di ricerca e di didattica e che la
funzione dell’Università risieda nella formazione
e nella trasmissione critica del sapere, non altrettanto
può dirsi per l’affermazione che l’autonomia
e la connessa responsabilità delle istituzioni
universitarie debbano muoversi “nel quadro degli
indirizzi fissati con decreto del Ministro” competente.
Se, infatti, è corretto che il Ministro (così
come, ciascuno nel proprio ambito, da un lato, l’Unione
europea, dall’altro le Regioni) debba avere una
propria politica universitaria; desta preoccupazione il
fatto che l’implementazione di questa politica sia
affidata ad atti di indirizzo, quasi ci sia un rapporto
gerarchico tra Ministero e Università.
I principi, le politiche e gli investimenti
Quella
politica – se vuole essere, come deve, realmente
rispettosa dell’autonomia sia del sistema universitario
che dei singoli Atenei prescritta dall’art. 33 Cost.–
deve, in primo luogo, essere formulata attraverso ampia
consultazione dell’organo di rappresentanza del
sistema universitario (il Cun) e degli altri soggetti
interessati (Crui, singoli Atenei, forze sociali, sia
rappresentative dei docenti universitari, sia del più
generale mondo del lavoro e della produzione) e la sua
implementazione deve avvalersi essenzialmente di strumenti
indiretti di soft law, quali accordi e convenzioni per
specifici progetti, indicazioni di massima per la realizzazione
di obiettivi condivisi, la valorizzazione dei risultati
dell’attività di valutazione ecc.
Invece, il piano programmatico degli investimenti statali
nel sistema, previsto dal comma 3° dello stesso articolo,
è definito dal Ministro avendo sentito, oltre che
le Commissioni parlamentari, solo la Crui, che non è
l’organo rappresentativo dell’autonomia del
sistema universitario, escludendo il Cun, che ha appunto
questa funzione e deve essere posto in condizione di assolvere
pienamente ad essa.
Sono anche da segnalare altri due punti critici di questa
norma di principi. Il primo è che i finanziamenti
pubblici e privati sono posti, dal comma 2°, sullo
stesso piano: si tratta di una norma impraticabile, essendo
nota la scarsa propensione in Italia delle imprese private
ad investire in ricerca ed alta formazione ma anche pericolosa,
perché corre il rischio di deresponsabilizzare
la finanza statale sul problema del sottofinanziamento
del sistema universitario: gli Atenei, invece che lamentarsi
con il Ministro per gli scarsi finanziamenti, si diano
da fare per aumentare la loro capacità attrattiva
di investimenti privati.
L’altro punto è che alla sacrosanta previsione
di un sistema completo di valutazione non corrisponda
alcuna indicazione sia sulla necessaria indipendenza dei
soggetti valutatori sia sulla necessità della definizione
consensuale di parametri affidabili non meramente quantitativi.
Anzi, nel comma 3°, lett. b), il riferimento è
al numero dei laureati e dei dottori di ricerca, senza
alcun cenno alla qualità della loro formazione.
E’, invece, necessario, da un lato, costruire i
soggetti valutatori come autorità indipendenti
e dal potere politico e dalle strutture di governo delle
Università e, dall’altro, creare una procedura
di confronto sui parametri di valutazione tra tutti i
soggetti interessati, comprese le forze sociali e a partire
dalle istituzioni rappresentative del sistema universitario
(Cun e Crui) e dalle organizzazioni rappresentative della
docenza.
Le procedure di valutazione per l’idoneità
La
Commissione ha mantenuto il meccanismo di un procedimento
nazionale d’idoneità bandito e gestito dal
Ministero per un numero pari al fabbisogno delle Università
incrementato del 20%. In proposito non possiamo che ribadire
le critiche già espresse e, cioè, in particolare:
la
contraddizione tra qualificare prova di idoneità
quella nazionale e, poi, limitarne il numero al 120% dei
posti disponibili. L’idoneità presuppone
una valutazione assoluta che Tizio sia idoneo a ricoprire
un posto di professore universitario e comporta un giudizio
binario: o è idoneo o non lo è. Una comparazione
tra più aspiranti per valutare chi deve andare
a ricoprire un numero di posti limitato, si chiama concorso.
In realtà, si tratta di un concorso in due fasi,
quella nazionale e quella locale, con la necessaria conclusione
che un 20% dei vincitori della fase nazionale dovrà
non essere assunto. Quello che si prefigura è un
meccanismo che consentirà alle commissioni nazionali
di lavarsi la coscienza: l’outsider potrà
pure vincere la fase nazionale del concorso, ma non sarà
chiamato da nessuna sede.
-
L’esperienza dei concorsi nazionali è già
stata fatta ed è proprio da una valutazione pesantemente
negativa degli stessi ed anche nel D.lgs. n. 382/1980
esisteva l’obbligo del Ministero di bandire periodicamente
concorsi da associato e da ordinario e la norma è
stata ampiamente disattesa. Attraverso questo strumento,
il Ministro può – se crede – bloccare
il reclutamento senza assumersi la responsabilità
politica di bloccarlo esplicitamente nella legge finanziaria:
se passa questa norma, il medesimo risultato può
essere realizzato solo ritardando i concorsi. Nulla
vieta che un concorso nazionale sia gestito dalle istituzioni
universitarie e non dal Ministero.
-
Le
novità introdotte dalla Commissione non sono
certo tali da superare queste obiezioni. Al punto 2,
lett. a) dell’art. 1 viene solo specificato che
le commissioni giudicatrici dovranno essere formate
con “modalità prevalentemente elettive”.
Ciò significa che una parte di essa non sarà
eletta: sarà designata, direttamente o indirettamente,
dal Ministro?
Né si dica che i componenti non eletti sono i
docenti designati da Atenei dell’Unione europea
perché non si specifica come vengono individuati
gli Atenei dell’Ue che devono provvedere alla
designazione e perché, evidentemente, nulla impedisce
di conferire l’elettorato passivo anche ai docenti
appartenenti a questi Atenei, in ipotesi in collegio
distinto e separato.
Colui che viene chiamato dall’Università
a ricoprire uno dei posti messi a concorso, avrà
un incarico a tempo determinato, rinnovabile per un
periodo massimo di sei anni. “Entro tale periodo
le Università, sulla base di una valutazione
di merito secondo modalità e criteri definiti
dall’università stessa, possono nominare
in ruolo il medesimo docente, ovvero docenti titolari
di incarico presso altro ateneo, nei limiti delle disponibilità
di bilancio” (art. 1, lett. d).
Sarebbe in errore chi vedesse nella nuova disciplina
solo uno spostamento della competenza al giudizio di
conferma in ruolo da una commissione nazionale alla
sede decentrata. Infatti, nell’attuale disciplina
il giudizio negativo deve essere espresso e motivato,
nella nuova l’Ateneo potrà (se vorrà)
trasformare il rapporto; se non vorrà farlo,
è sufficiente che taccia e la scadenza del termine
comporterà automaticamente la risoluzione del
rapporto. E ciò è confermato dalla disposizione
che consente all’Ateneo di nominare in ruolo non
il docente cui ha conferito l’incarico, ma un
altro docente cui sia stato conferito il medesimo incarico
da altra Università.
La precarizzazione della funzione docente
Sembra
evidente che le modifiche introdotte dalla Commissione
cultura non abbiano toccato quello che era la caratteristica
fondamentale del Ddl governativo: la precarizzazione della
funzione docente. Ed infatti, anche nel testo che ora
va all’esame dell’Aula della Camera dei deputati:
-
Un numero rilevante di insegnamenti (almeno, nelle Università
statali tale numero viene in qualche modo limitato;
nelle Università private, neanche quello) potrà
essere svolto da docenti a contratto, con un turn-over
triennale, senza alcuna garanzia di un trattamento economico
e normativo dignitoso, non essendo prevista alcuna forma
di contrattazione collettiva; ciascuna Università,
infatti, determinerà il contenuto di questi contratti
nei limiti delle proprie compatibilità di bilancio
e nel rispetto di criteri generali definiti dal Ministro;
nessuno specifico requisito culturale e/o professionale
è richiesto: è sufficiente, infatti, il
possesso di una “qualificazione scientifica adeguata
alle funzioni da svolgere (art. 1, lett. f).
-
L’intera attività di ricerca e didattica
integrativa, fin qui svolta dai ricercatori, con la
messa ad esaurimento del relativo ruolo, sarà
a regime svolta da personale a contratto di durata quadriennale,
rinnovabile fino ad un massimo di otto anni ivi compreso
il dottorato di ricerca. Anche in questo caso, come
per il punto precedente, non vi è alcuna garanzia
di un trattamento economico e normativo dignitoso, non
essendo prevista alcuna contrattazione collettiva. Ma
anche la qualificazione culturale e professionale di
questo personale rimane indeterminato: è prescritta,
infatti, solo la laurea specialistica e il dottorato
di ricerca (posto sullo stesso piano di un diploma di
specializzazione o di un master di secondo livello)
costituisce solo titolo preferenziale (art. 1, lett.
i).
-
Possono assumere la posizione di professore di prima
fascia persone genericamente “in possesso di elevata
qualificazione scientifica e professionale” (accertata
da chi?) che si impegnino a svolgere l’attività
di ricerca oggetto di specifiche convenzioni tra l’Università
e altri soggetti privati o pubblici (art. 1, lett. g);
l’incarico ha durata triennale, ma può
essere prorogato un numero indeterminato di volte (evidentemente,
fino a che il soggetto privato o pubblico finanziatore
continuerà ad essere disponibile a metterci i
quattrini). Questo docente ha tutte le prerogative del
docente universitario (di prima fascia) salvo –
è questa l’insignificante limitazione introdotta
dalla Commissione – quella dell’elettorato
attivo per le commissioni di concorso (e quello passivo?)
e di quello passivo per le cariche di Preside e Rettore
(potrà, però, essere, ad es., Direttore
di Dipartimento). Gliene mancherà, però,
un’altra, di cui la legge tace, che è o
dovrebbe essere la caratteristica fondamentale della
sua funzione: la libertà di ricerca; dovrà,
infatti, svolgere la ricerca oggetto della convenzione.
E se i risultati cui perviene non sono graditi al soggetto
finanziatore? Il trattamento economico del docente sarà
costituito, oltre che da una parte fissa, da una parte
variabile (art. 1, lett. n). Nulla in contrario, ma
la mancanza di una determinazione consensuale dei criteri
di quantificazione e di distribuzione del relativo fondo
mediante contrattazione collettiva con soggetti realmente
rappresentativi dei docenti), rende questa parte variabile
della retribuzione non un fattore di razionalizzazione
e di incentivazione ad un maggiore impegno nelle attività
universitarie, ma una fonte di conflitti corporativi
interni all’istituzione ed un premio destinato
ai gruppi accademici più forti. E’ facile
prevedere che, in un simile sistema, i docenti saranno
incentivati alla ricerca affannosa di risorse esterne
per lucrare contratti vantaggiosi, distogliendo gran
parte delle proprie energie dalla didattica ordinaria
e dalla ricerca di base. Perché impegnarsi più
di tanto in un corso master universitario, se un corso
di formazione venduto all’esterno può portare
incrementi più o meno significativi di reddito?
Perché intraprendere una linea di ricerca che
non porterà a risultati applicativi immediatamente
utilizzabili sul mercato, quando un’altra può
portare un reddito aggiuntivo?
Siamo
ben oltre un corretto rapporto tra una Università
che, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale e della
propria funzione sociale, cerca ogni opportuna sinergia
con le altre istituzioni e con il sistema produttivo;
siamo ad una Università che abdica al proprio compito
di interpretare sul lungo periodo le esigenze formative
e di ricerca della società per subordinare i propri
progetti formativi e le proprie linee di ricerca alle
esigenze immediate delle imprese.
I ricercatori
L’unica
risposta adeguata al problema dei ricercatori e del precariato
universitario sarebbe stata il riconoscimento della loro
funzione docente, secondo quanto previsto in un progetto
che nella passata legislatura è stato ad un passo
dall’approvazione, ed un rilevante incremento del
loro numero. La Commissione cultura della Camera non ha
avuto la forza di percorrere questa strada: ha scelto,
al contrario, di approvare la linea ministeriale della
messa ad esaurimento del ruolo. Nel quadro sopra descritto
e senza un adeguato incremento del numero dei professori
di ruolo, la stessa limitazione nel tempo dei contratti
di avviamento alla docenza, in sé positiva, è
destinata a rimanere un dato meramente formale, essendo
facile prevedere che, in mancanza di sbocchi nella docenza,
agli otto anni previsti dal Ddl si aggiungerà un
numero indeterminato di anni con contratti di insegnamento
prima di poter accedere ad un concorso. Ma il provvedimento
è ingiusto anche nei confronti degli attuali ricercatori
che subiscono un’ingiustificata penalizzazione:
nuovamente senza un adeguato aumento del numero dei professori
di ruolo, usciranno dal ghetto del ruolo ad esaurimento
solo con grande difficoltà, essendo facile prevedere
che incontreranno notevoli ostacoli per vincere un concorso
nelle fasce superiori in concorrenza con i più
giovani perché questi ultimi, se non vincono il
concorso, dovranno lasciare l’Università.
Il contentino dell’attribuzione agli attuali ricercatori
del titolo di professore aggiunto, senza il diritto ad
insegnare e subordinata ad una valutazione di idoneità
da parte di una commissione nominata dalla facoltà,
è un riconoscimento meramente formale. In cambio,
è loro attribuito l’obbligo di svolgere l’attività
di insegnamento che i competenti organi accademici riterranno
di attribuire loro (se lo riterranno), in aggiunta ai
compiti già loro attribuiti. Ne consegue che non
solo a quel riconoscimento di titolo non corrisponde alcun
miglioramento economico ma, mentre oggi la supplenza di
un insegnamento può essere retribuita oltre lo
stipendio, domani – ferma restando la mera eventualità
dell’attribuzione di un insegnamento – l’insegnamento
stesso rientrerà nei doveri di ufficio e, dunque,
non potrà essere retribuito. Non sono molti i casi
in cui ad un incremento dei doveri di ufficio corrisponda
una diminuzione della retribuzione.
Aumenta il precariato
Insomma,
l’obiettivo che il Ddl vuole realizzare è
quello di approfittare del prossimo pensionamento di una
parte significativa degli attuali docenti (57533 al 1.1.2003),
mantenendo fermo il numero degli attuali ordinari (18131)
ed associati (18502), portando a progressivo esaurimento
gli attuali ricercatori (20900), sostituendo questi ultimi
con personale precario. L’inaccettabile risultato
di una simile operazione è quella di un’Università
che deve far fronte ai suoi sempre più gravosi
compiti didattici con un numero calante di personale di
ruolo e un numero crescente di personale precario, con
una retribuzione ed uno stato giuridico tali da non attrarre
certo i migliori. E’ evidente come, con questo disegno,
si sconti – o, forse, si persegua - un decadimento
dell’intero sistema ed un indebolimento della sua
funzione sociale (salvi, naturalmente, pochi fiori all’occhiello:
le cosiddette punte di eccellenza).
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