Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione.
La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare
denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non
lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La
legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e
a reprimere le violazioni.