la
notizia
Conclusi i lavori della Commissione art. 22
La carriera e il tutor
Fabrizio Dacrema
Una
progressione professionale basata sulla motivazione e
non sulla competizione.
La differenza basilare tra l’imposizione del tutor
e la proposta del documento della Commissione.
La scelta finale sarà solo con il consenso della
categoria
Il
documento messo a punto dalla Commissione prevista dall’art.
22 del contratto e reso pubblico il 25 maggio scorso riapre
la discussione sulla carriera professionale degli insegnanti.
Una questione a dir poco tormentata, a partire dalla stessa
parola “carriera” ritenuta inadeguata all’ambiente
scolastico, per sua natura improntato alla cooperazione
e non alla competizione. Una parola probabilmente inadatta,
ma che rende l’idea di valorizzare la professione
docente, facendola uscire definitivamente dalla collocazione
impiegatizia.
In realtà gli automatismi di anzianità sono
ormai stati ampiamente limitati o addirittura superati
in quasi tutti i contratti pubblici; anche nel contratto
della scuola, accanto alla progressione di anzianità,
è stata introdotta una considerevole quota di salario
accessorio connessa alle attività aggiuntive o
intensificate finalizzate alla realizzazione del piano
dell’offerta formativa. Tuttavia, lo sviluppo di
una vera e propria carriera professionale dei docenti
rimane un problema irrisolto.
La commissione, formata da delegazioni di parte sindacale
e ministeriale, ha prospettato alcuni orientamenti generali
funzionali all’apertura della discussione nelle
scuole. Solo successivamente sarà definita la piattaforma
contrattuale e l’atto di indirizzo del governo.
Da parte sindacale si propone un percorso molto chiaro
(la Cgil Scuola ha preso al proposito posizioni inequivocabili):
ogni ulteriore passo deve essere sostenuto da esplicite
espressioni di consenso da parte della categoria, si dovrà
votare sulla piattaforma e sull’ipotesi di accordo.
Da parte governativa, invece, ancora non si capisce se
la scelta è per la contrattazione oppure per l’imposizione
unilaterale attraverso l’approvazione dei disegni
di legge sullo stato giuridico presentati in parlamento.
Inoltre, non si intravede nessuno spiraglio sulle risorse
disponibili, visto che, dopo lo sciopero generale del
21 maggio, il governo non ha ancora dato risposte nemmeno
sulla difesa del potere di acquisto delle retribuzioni
(il sindacato chiede un aumento dell’8%, il governo
ha messo a disposizione il 3,6%).
Se la situazione non si sblocca, è evidente che
non vi sono le condizioni per avviare realisticamente,
nel biennio contrattuale 2004/05, una trattativa sulle
carriere professionali.
Gli elementi della professionalità
Nonostante
ciò, il documento parla al presente della scuola
italiana e chiarisce che la figura del tutor, prospettata
dal decreto legislativo 59/04, non può essere considerata
una prospettiva di carriera professionale per gli insegnanti.
Nei giorni scorsi su alcuni siti si favoleggiava di una
sempre più diffusa “voglia di tutor”
presente nelle scuole - nonostante la massiccia produzione
di documenti contrari - legata soprattutto all’attesa
di riconoscimenti retributivi e di carriera.
Il documento predisposto dai rappresentanti del governo,
dell’Aran e dei sindacati firmatari del contratto,
invece, delinea orientamenti del tutto opposti. Addirittura
nella premessa si dichiara esplicitamente che “la
sequenza contrattuale relativa all’attuazione dell’art.
22 del Ccnl non ha alcuna attinenza con quanto previsto
dall’art. 43 dello stesso Ccnl”.
È utile ricordare che l’art. 43 prevede la
riapertura del contratto nazionale “in relazione
all’entrata in vigore della legge 53/03 e delle
connesse disposizioni attuative”.
Ne consegue che da questa eventuale riapertura della contrattazione
(ad oggi nonostante le dichiarazioni del Ministro non
si ha notizia dell’atto di indirizzo) non verrà
nessuna valorizzazione della funzione tutoriale come forma
di carriera professionale degli insegnanti.
La commissione configura l’ipotesi di uno sviluppo
della carriera professionale degli insegnanti basata su
tre elementi:
- l’esperienza, connessa alla funzione principale
del profilo docente, l’insegnare;
- la formazione, in quanto aspetto essenziale di una professione
che necessita di continui aggiornamenti e arricchimenti;
- le funzioni e i compiti svolti dagli insegnanti sulla
base della progettazione delle scuole autonome.
Alla base di ogni possibilità di sviluppo e articolazione
della carriera degli insegnanti viene posto il principio
della unicità della funzione docente.
Questa netta esclusione nei confronti delle gerarchie
professionali rende incompatibile la figura del tutor
con il modello prospettato dalla commissione.
Come è noto, secondo il decreto, l’insegnante
tutor concorre prioritariamente ad assicurare le finalità
della scuola e concentra solo per sé una tale mole
di competenze specifiche della funzione di ogni docente
(orientamento, tutorato, documentazione dei percorsi educativi,
relazione con le famiglie e il territorio, coordinamento
delle attività) da rendere inevitabilmente di natura
sovraordinata la relazione con la figura dell’insegnante
“non tutor”.
L’autonomia professionale, fondata sulla libertà
di insegnamento tutelata dalla Costituzione, attribuisce
ad ogni docente la responsabilità dell’intero
processo di insegnamento-apprendimento, che si realizza
attraverso le fasi della progettazione, dell’attuazione
e della valutazione.
Per questa ragione nessun insegnante può essere
esecutore di decisioni prese da altri e la pluralità
docente si configura come corresponsabilità.
Il tutor e l’unicità della funzione
L’art.
24 del Contratto, a questo proposito, afferma: “I
docenti, nelle attività collegiali, elaborano,
attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici,
il piano dell’offerta formativa”.
Pertanto, eventuali sviluppi e articolazioni della funzione
docente, già previste anche dal contratto (le funzioni
strumentali), si devono configurare nell’ambito
della unicità della funzione docente.
L’introduzione della figura del tutor, invece, è
in obiettivo contrasto con l’unicità della
funzione perché determina una figura docente indebolita
e impoverita, il “non tutor” (ironicamente
definito “nienter” a seguito dell’arrivo
del “tuttor”), a cui verrebbero sottratte
competenze essenziali per la responsabilità del
processo di insegnamento-apprendimento.
Come la libertà di insegnamento è posta
a presidio della libertà di apprendimento degli
allievi, così la corresponsabilità e la
pari dignità professionale sono fattori della qualità
dell’offerta formativa.
Se vengono meno una parte dei docenti tende a deresponsabilizzarsi
e a demotivarsi e, di conseguenza, diventa più
difficile “fare squadra”.
Non solo, senza pari dignità professionale degli
insegnanti si incrina anche la pari dignità culturale
delle discipline e delle attività educative e si
indebolisce così l’unitarietà dei
percorsi formativi.
Contratto e decreto Moratti vanno, quindi, in direzioni
opposte: l’art. 22 del Ccnl vuole valorizzare la
professionalità degli insegnanti, prospettando
percorsi di sviluppo professionale aperti a tutti, mentre
l’introduzione della figura del tutor intende delineare
una figura di docente debole e “precarizzabile”.
La differenza è tra un progetto di investimento
nella professionalità docente finalizzato a potenziare
la scuola di tutti e un piano di riduzione della spesa
per la scuola pubblica destinato a indebolirne la funzione.