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Conclusi i lavori della Commissione art. 22
La carriera e il tutor

Fabrizio Dacrema

Una progressione professionale basata sulla motivazione e non sulla competizione.
La differenza basilare tra l’imposizione del tutor e la proposta del documento della Commissione.
La scelta finale sarà solo con il consenso della categoria

Il documento messo a punto dalla Commissione prevista dall’art. 22 del contratto e reso pubblico il 25 maggio scorso riapre la discussione sulla carriera professionale degli insegnanti. Una questione a dir poco tormentata, a partire dalla stessa parola “carriera” ritenuta inadeguata all’ambiente scolastico, per sua natura improntato alla cooperazione e non alla competizione. Una parola probabilmente inadatta, ma che rende l’idea di valorizzare la professione docente, facendola uscire definitivamente dalla collocazione impiegatizia.
In realtà gli automatismi di anzianità sono ormai stati ampiamente limitati o addirittura superati in quasi tutti i contratti pubblici; anche nel contratto della scuola, accanto alla progressione di anzianità, è stata introdotta una considerevole quota di salario accessorio connessa alle attività aggiuntive o intensificate finalizzate alla realizzazione del piano dell’offerta formativa. Tuttavia, lo sviluppo di una vera e propria carriera professionale dei docenti rimane un problema irrisolto.
La commissione, formata da delegazioni di parte sindacale e ministeriale, ha prospettato alcuni orientamenti generali funzionali all’apertura della discussione nelle scuole. Solo successivamente sarà definita la piattaforma contrattuale e l’atto di indirizzo del governo.
Da parte sindacale si propone un percorso molto chiaro (la Cgil Scuola ha preso al proposito posizioni inequivocabili): ogni ulteriore passo deve essere sostenuto da esplicite espressioni di consenso da parte della categoria, si dovrà votare sulla piattaforma e sull’ipotesi di accordo.
Da parte governativa, invece, ancora non si capisce se la scelta è per la contrattazione oppure per l’imposizione unilaterale attraverso l’approvazione dei disegni di legge sullo stato giuridico presentati in parlamento.
Inoltre, non si intravede nessuno spiraglio sulle risorse disponibili, visto che, dopo lo sciopero generale del 21 maggio, il governo non ha ancora dato risposte nemmeno sulla difesa del potere di acquisto delle retribuzioni (il sindacato chiede un aumento dell’8%, il governo ha messo a disposizione il 3,6%).
Se la situazione non si sblocca, è evidente che non vi sono le condizioni per avviare realisticamente, nel biennio contrattuale 2004/05, una trattativa sulle carriere professionali.


Gli elementi della professionalità

Nonostante ciò, il documento parla al presente della scuola italiana e chiarisce che la figura del tutor, prospettata dal decreto legislativo 59/04, non può essere considerata una prospettiva di carriera professionale per gli insegnanti.
Nei giorni scorsi su alcuni siti si favoleggiava di una sempre più diffusa “voglia di tutor” presente nelle scuole - nonostante la massiccia produzione di documenti contrari - legata soprattutto all’attesa di riconoscimenti retributivi e di carriera.
Il documento predisposto dai rappresentanti del governo, dell’Aran e dei sindacati firmatari del contratto, invece, delinea orientamenti del tutto opposti. Addirittura nella premessa si dichiara esplicitamente che “la sequenza contrattuale relativa all’attuazione dell’art. 22 del Ccnl non ha alcuna attinenza con quanto previsto dall’art. 43 dello stesso Ccnl”.
È utile ricordare che l’art. 43 prevede la riapertura del contratto nazionale “in relazione all’entrata in vigore della legge 53/03 e delle connesse disposizioni attuative”.
Ne consegue che da questa eventuale riapertura della contrattazione (ad oggi nonostante le dichiarazioni del Ministro non si ha notizia dell’atto di indirizzo) non verrà nessuna valorizzazione della funzione tutoriale come forma di carriera professionale degli insegnanti.
La commissione configura l’ipotesi di uno sviluppo della carriera professionale degli insegnanti basata su tre elementi:
- l’esperienza, connessa alla funzione principale del profilo docente, l’insegnare;
- la formazione, in quanto aspetto essenziale di una professione che necessita di continui aggiornamenti e arricchimenti;
- le funzioni e i compiti svolti dagli insegnanti sulla base della progettazione delle scuole autonome.
Alla base di ogni possibilità di sviluppo e articolazione della carriera degli insegnanti viene posto il principio della unicità della funzione docente.
Questa netta esclusione nei confronti delle gerarchie professionali rende incompatibile la figura del tutor con il modello prospettato dalla commissione.
Come è noto, secondo il decreto, l’insegnante tutor concorre prioritariamente ad assicurare le finalità della scuola e concentra solo per sé una tale mole di competenze specifiche della funzione di ogni docente (orientamento, tutorato, documentazione dei percorsi educativi, relazione con le famiglie e il territorio, coordinamento delle attività) da rendere inevitabilmente di natura sovraordinata la relazione con la figura dell’insegnante “non tutor”.
L’autonomia professionale, fondata sulla libertà di insegnamento tutelata dalla Costituzione, attribuisce ad ogni docente la responsabilità dell’intero processo di insegnamento-apprendimento, che si realizza attraverso le fasi della progettazione, dell’attuazione e della valutazione.
Per questa ragione nessun insegnante può essere esecutore di decisioni prese da altri e la pluralità docente si configura come corresponsabilità.


Il tutor e l’unicità della funzione

L’art. 24 del Contratto, a questo proposito, afferma: “I docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell’offerta formativa”.
Pertanto, eventuali sviluppi e articolazioni della funzione docente, già previste anche dal contratto (le funzioni strumentali), si devono configurare nell’ambito della unicità della funzione docente.
L’introduzione della figura del tutor, invece, è in obiettivo contrasto con l’unicità della funzione perché determina una figura docente indebolita e impoverita, il “non tutor” (ironicamente definito “nienter” a seguito dell’arrivo del “tuttor”), a cui verrebbero sottratte competenze essenziali per la responsabilità del processo di insegnamento-apprendimento.
Come la libertà di insegnamento è posta a presidio della libertà di apprendimento degli allievi, così la corresponsabilità e la pari dignità professionale sono fattori della qualità dell’offerta formativa.
Se vengono meno una parte dei docenti tende a deresponsabilizzarsi e a demotivarsi e, di conseguenza, diventa più difficile “fare squadra”.
Non solo, senza pari dignità professionale degli insegnanti si incrina anche la pari dignità culturale delle discipline e delle attività educative e si indebolisce così l’unitarietà dei percorsi formativi.
Contratto e decreto Moratti vanno, quindi, in direzioni opposte: l’art. 22 del Ccnl vuole valorizzare la professionalità degli insegnanti, prospettando percorsi di sviluppo professionale aperti a tutti, mentre l’introduzione della figura del tutor intende delineare una figura di docente debole e “precarizzabile”.
La differenza è tra un progetto di investimento nella professionalità docente finalizzato a potenziare la scuola di tutti e un piano di riduzione della spesa per la scuola pubblica destinato a indebolirne la funzione.

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