Finanziaria
2003
Meno scuola per tutti
Fabrizio Dacrema
Commento
punto per punto dell'art. 35 della Legge finanziaria.
Una serie di misure contro l'istruzione pubblica che penalizzano
docenti, Ata e alunni
Il
testo definitivo della legge finanziaria conferma il pesante
attacco alla scuola pubblica contro il quale già in autunno
è iniziato un ciclo di lotte che dovrà proseguire nei prossimi
mesi a sostegno della qualità dell'offerta formativa.
Il rinnovo contrattuale e i decreti attuativi dei singoli
provvedimenti contenuti nella legge finanziaria approvata
ci daranno l'opportunità per continuare la nostra azione
di contrasto nei confronti di misure che colpiscono l'istruzione
pubblica.
Analizziamo in dettaglio le misure contenute nella legge.
Cattedre a 18 ore
Sintesi del testo
Prosegue il disegno avviato con la precedente finanziaria
di completare tutte le cattedre a 18 ore. A questo fine
viene introdotto un ulteriore giro di vite: pur di formare
cattedre non inferiori a 18 ore è possibile anche non rispettare
quanto previsto dai decreti costitutivi delle cattedre,
con due vincoli (garantire ad ogni classe un solo docente
per lo stesso insegnamento e, in via transitoria, evitare
il determinarsi di soprannumero, ad esclusione degli spezzoni
compresi in cattedre esterne) e un'attenzione particolare
alla zone di montagna e piccole isole. (art. 35 comma 1)
Commento
In assenza dell'organico funzionale previsto dall'autonomia
scolastica, la cui sperimentazione è stata bloccata, e in
assenza di una ricomposizione delle cattedre derivante da
una riforma positiva della secondaria, vengono sistematicamente
eliminati tutti gli spazi di flessibilità oraria necessari
per mettere in atto modelli di organizzazione didattica
finalizzati al recupero e all'arricchimento.
La possibilità di scindere gli insegnamenti costitutivi
delle cattedre, previste dagli ordinamenti, per saturarle
il più possibile a 18 ore, permette, ad esempio, di scindere
la cattedra di italiano e storia (50A) nelle due distinte
discipline, fermo restando che non si può affidare una delle
due materie a due docenti nella stessa classe.
L'applicazione di questa misura determina un aumento del
numero di insegnanti che operano nelle singole classi, con
conseguente maggiore frammentazione degli interventi e della
discontinuità didattica.
Personale Ata
Sintesi del testo
È prevista una riduzione del 6% in tre anni (almeno il 2%
per ogni anno: 2003, 2004, 2005) degli organici dei collaboratori
scolastici (art.35 comma 2) ed è previsto un ampliamento
delle funzioni dei collaboratori scolastici: accoglienza
e sorveglianza degli alunni, vigilanza e assistenza alla
mensa. (art.35 comma 3).
Il personale Ata distaccato presso i distretti scolastici
deve rientrare nella sede di titolarità (art.35 comma 4).
Commento
Dopo il taglio di 20.000 posti nel precedente anno scolastico,
si prevede un ulteriore riduzione nel prossimo triennio.
Si taglia il personale, diminuiscono le risorse, aumentano
i carichi di lavoro.
La pesante riduzione dei posti dei collaboratori scolastici
(9.600 in tre anni) metterà in gravi difficoltà organizzative
le scuole, in termini di vigilanza ed assistenza, oltre
che di pulizia e agibilità degli edifici e delle strutture
scolastiche.
L'ampliamento per legge del profilo funzionale del collaboratore
scolastico, oltre ad essere una intollerabile ingerenza
nelle materie di competenza del contratta di lavoro, esenta
gli enti locali dal contribuire, con specifiche risorse,
per lo svolgimento di funzioni di competenza dei comuni
da parte di personale statale attraverso i cosiddetti accordi
sulle funzioni miste.
In sostanza: i carichi di lavoro dei collaboratori scolastici
sono aumentati unilateralmente senza corrispettivi riconoscimenti
retributivi.
Il ritiro del personale Ata dai distretti disattiva, di
fatto, questo organismo di partecipazione, in assenza di
un riforma degli organi collegiali territoriali. Ricordiamo
a questo proposito che il governo ha ritirato il decreto
di riordino emanato dal Centrosinistra.
Personale inidoneo
Sintesi del testo
I docenti dichiarati non idonei all'insegnamento per ragioni
di salute e collocati fuori ruolo o utilizzati in altri
compiti sono mantenuti in servizio per un periodo massimo
di cinque anni. Decorso tale termine, se non è avvenuto
un passaggio ad altri ruoli dell'amministrazione scolastica
o ad altra amministrazione, si procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro: collocamento in pensione o licenziamento.
Per il personale già fuori ruolo o utilizzato in altri compiti
il quinquennio decorre dalla data di entrata in vigore della
legge (art. 35 comma 5).
Sono abolite le norme che prevedevano il collocamento fuori
ruolo del personale Ata per ragioni di salute. I collocamenti
fuori ruolo già disposti cessano il 31 agosto 2003 (art.
35 comma 6).
Commento
Le misure previste non si limitano a porre maggiori vincoli
per utilizzare il personale docente inidoneo all'insegnamento
in altri ruoli o in altre amministrazioni, ma arrivano introdurre
il licenziamento di personale malato che non ha trovato
collocazione in altri ruoli, escludendo forme di utilizzazione
in altri compiti oltre i cinque anni.
Per il personale Ata dichiarato inidoneo, invece, con una
evidente disparità di trattamento, è esclusa ogni forma
di collocamento fuori ruolo e di utilizzazione in altri
compiti. Viene di fatto cancellata una conquista contrattuale
(Ccnl 94/97) a tutela del personale Ata che non poteva essere
dichiarato parzialmente inidoneo al proprio lavoro pena
la dispensa anticipata dal servizio.
Una misura che colpisce i lavoratori più deboli e che penalizza
le scuole che si troveranno in organico personale inidoneo.
Handicap
Sintesi del testo
Con un apposito decreto, da emanare entro la fine di febbraio,
saranno riviste le modalità e i criteri cui dovranno attenersi
le équipe mediche per il riconoscimento della condizione
di persona handicappata. Le deroghe, in presenza di handicap
particolarmente gravi, sono autorizzate dai direttori regionali
nell'ambito di un contingente di posti stabilito con decreto
interministeriale (art. 35 comma 7).
Commento
L'obiettivo è chiaro: gli insegnanti di sostegno (attualmente
74.000, di cui 26.000 in deroga) devono diminuire. A questo
fine verranno modificate in senso restrittivo le procedure
per l'individuazione delle persone handicappate, verrà predefinita
la quota dei posti in deroga autorizzabili, viene limitata
la responsabilità dei dirigenti scolastici delle scuole
autonome trasferendo la competenza ad autorizzare le deroghe
ai direttori regionali.
Si deve aggiungere che le riduzioni degli organici complessivi,
già attuata in questo anno scolastico e che continuerà nei
prossimi due anni, ha determinato e determinerà classi più
numerose (21-25 alunni e oltre) pur in presenza di uno o
più alunni handicappati.
In questo nuovo quadro sarà più difficile l'integrazione
e si riducono le garanzie rispetto al diritto allo studio
degli alunni handicappati. Tutto questo, paradossalmente,
nell'anno europeo dei disabili.
Esternalizzazione dei servizi
Sintesi del testo
Le scuole possono affidare in appalto i servizi di pulizia,
igiene ambientale e vigilanza dei locali scolastici ad aziende
esterne, mediante gare di appalto. Ciò comporta la contemporanea
riduzione degli organici del personale ausiliario, che sarà
stabilita con decreto interministeriale, senza determinare
situazioni di soprannumero (art. 35 comma 9).
Commento
Si dà attuazione a quanto previsto dalla finanziaria 2001,
ma mai applicato, promovendo la privatizzazione dei servizi
Ata nelle scuole, con i prevedibili effetti di aumento della
precarizzazione dei lavoratori e di riduzione della funzionalità
dei servizi.
Reinvestimento dei risparmi
Sintesi del testo
È previsto il reinvestimento (fondo valorizzazione professione
docente) dei risparmi conseguiti attraverso la riduzione
degli insegnanti inidonei collocati fuori ruolo.
Per il personale Ata è previsto per il 2004 un rivestimento
(salario accessorio) di 39 milioni di euro, di 58 per il
2005 e di 70 per il 2006 (art.35 comma 8) .
Commento
È confermato quanto previsto dalla finanziaria 2002 circa
il reinvestimento dei risparmi derivanti dalla riduzione
di 34.000 posti di personale insegnante nel triennio 2002/05,
di cui circa 12.500 per l'anno scolastico 2003/04: 381,35
milioni di euro per l'anno 2003, 726,75 per il 2004.
A ciò si aggiungono le risorse, per altro, non quantificate
derivanti dalla riduzione degli insegnanti collocati fuori
ruolo.
Per il personale Ata, a fronte di una riduzione di posti
di 5.700 unità nell'anno 2003, 8.900 nel 2004 e 12.100 a
decorrere dal 2005, con una previsione di risparmi a di
82,4 milioni di euro nel 2004, 144,2 nel 2005 e di 185,4
nel 2006, si prevede un reinvestimento rispettivamente del
47%, 40%, 37% dei risparmi.
Quello che non c'è
Non c'è più il rifinanziamento dei 35 milioni di euro del
rimborso delle spese di autoaggiornamento degli insegnanti
introdotto nella finanziaria 2002 e ora in pagamento nelle
scuole (40 euro per insegnante). Secondo il governo non
doveva essere una mancia, ma l'inizio, sia pur molto contenuto,
di uno specifico riconoscimento della professionalità docente.
Invece niente, una falsa partenza e una vera presa in giro.
Manca il finanziamento della controriforma Moratti, che,
a parere delle stesso Presidente del Consiglio, necessita
di un piano pluriennale di 15-19.000 miliardi di lire. Anche
in questo caso non c'è una lira (un euro, pardon). Ciò significa
che tutte le eventuali e non richieste iniziative di sperimentazione
e/o attuazione della delega scuola saranno sempre a costo
zero.
Finanziamento alle scuole private
Sintesi del testo
È introdotto un contributo a nuclei familiari che hanno
figli presso le scuole private, nel limite complessivo massimo
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004,
2005. (art. 2 comma 7).
Commento
Un piccolo ma significativo regalo alle famiglie che mandano
i figli alle scuole private paritarie: uno sconto fiscale
di 90 milioni di euro. Il bonus, che si aggiunge a quelli
previsti dalle norme sul diritto allo studio delle regioni
di centro-destra, verrà elargito, probabilmente, sotto forma
di credito di imposta, cioè sarà possibile detrarre dalle
dichiarazioni dei redditi le rette pagate nelle scuole non
statali.
La cifra è modesta: se i 30 milioni di euro venissero suddivisi
per 915.000 alunni che frequentano le scuole private paritarie,
il contributo sarebbe pari a 33 euro annui per alunno. Il
significato politico è grave: mentre si impoverisce la scuola
pubblica, si inizia il trasferimento di risorse alla scuola
privata.
Lavori socialmente utili
Sintesi del testo
Sono confermati per un anno i lavoratori socialmente utili
impegnati presso strutture scolastiche. (art. 50 commi 5,
6, 7).
Commento
Dopo scioperi e manifestazioni si sono trovate le risorse
per evitare il licenziamento di 16.000 lavoratori e il caos
organizzativo delle scuole. La situazione, comunque, non
è risolta perché, per effetto del decreto taglia spese,
continuano a mancare le risorse per pagare i dipendenti
delle ditte appaltatrici che, insieme ai lavoratori socialmente
utili e ai collaboratori scolastici statali, garantiscono
i servizi ausiliari nelle scuole.
Sicurezza delle scuole
Sintesi del testo
Si prevede un finanziamento degli interventi per la messa
in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone colpite
da eventi calamitosi, con definizione di apposito piano
di intervento finanziario entro marzo 2003. (art. 80 comma
21).
Commento
Manca del tutto un piano di interventi pluriennali tesi
a mettere a norma gli edifici scolastici entro la scadenza
del 31/12/2004, termine previsto dalla legge 165/99. inoltre,
non sono previste risorse aggiuntive gli interventi necessari
per la concreta attuazione delle norme sulla sicurezza (D.lgs
626/94): formazione dei lavoratori e degli studenti, risorse
a disposizione delle scuole autonome per gli interventi
necessari. La piattaforma della Cgil prevede un investimento
pluriennale a sostegno dell'edilizia scolastica non inferiore
di 10 miliardi di euro, mentre la finanziaria si occupa
soltanto dell'emergenza delle zone colpite dalle calamità
naturali, senza quantificare le cifre disponibili.
Asili-nido aziendali
Sintesi del testo
È previsto un finanziamento alla imprese per la costruzione
di asili-nido e micro-nidi sui luoghi di lavoro, a favore
delle lavoratrici e dei lavoratori con prole (art. 91 comma
1).
Commento
A seguito della drastica riduzione dei trasferimenti finanziari
a Regioni ed Enti locali, operata dalla legge finanziaria,
saranno pesantemente ridotti i servizi educativi per l'infanzia
rivolti a tutti: nidi e scuole dell'infanzia comunali, interventi
di supporto alle scuole autonome. Si trovano invece risorse
per sostenere iniziative, la cui qualità educativa è tutta
da verificare, che dipendono dalla disponibilità delle aziende
(volontà del datore di lavoro, esistenza di locali e strutture
idonee) e che riguardano solo quei cittadini che hanno la
"fortuna" di essere dipendenti di imprese che vogliono e
possono attivare nidi aziendali.
Finanziaria e dintorni
Decreto legge 212/02: introduce l'obbligo per i soprannumerari
a partecipare a corsi di riconversione professionale e stabilisce
che, se un insegnante rimane in esubero perché rifiuta di
partecipare alla riconversione o vi partecipa con esito
negativo o non accetta l'insegnamento per cui è stato riconvertito,
sia collocato in disponibilità per due anni con lo stipendio
ridotto all'80%. Al termine del biennio di collocamento
in disponibilità, in assenza di passaggio ad altro ruolo,
il lavoratore, se non ha maturato i requisiti per la pensione,
può essere licenziato.
Decreto taglia spese: prevede una riduzione del 15% (805,4
milioni di euro) del bilancio 2002 dell'istruzione. I tagli
colpiranno soprattutto alcune voci: spese per il funzionamento
amministrativo e didattico (-56 milioni di euro), igiene
e sicurezza nelle scuole (-17,88 milioni, quasi l'intero
stanziamento), formazione in servizio (-44,79 milioni, pari
al 68,91% dello stanziamento), centri territoriali per l'educazione
degli adulti (-12 milioni, cioè azzeramento dello stanziamento),
obbligo formativo e istruzione superiore integrata (pesanti
riduzioni).
Il provvedimento sottrae risorse già conferite su cui le
scuole avevano impostato il loro piano dell'offerta formativa.
Risparmiate dalla mannaia di Tremonti, invece, le scuole
private: il decreto legge 194/2002 restituisce quanto tolto
con il taglia spese.
Assunzioni: la scuola è esclusa dal blocco previsto dalla
finanziaria 2003 per le amministrazioni dello stato, ma
intanto Tremonti non autorizza il Ministero dell'istruzione
a procedere alle 21.000 assunzioni richieste dalla Moratti.
Articolo
35
Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4,
le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi
diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle
cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di
ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree
delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima
attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma
in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui
al presente comma trova applicazione ove, nelle singole
istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni
di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione,
per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento,
di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite
fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per
la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori
scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005
una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza
numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati,
detta riduzione non deve essere inferiore a l2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici
l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria
vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione
del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso
i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo
II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai
compiti d'istituto.5. Il personale docente dichiarato inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad
altri compiti, dalla commissione medica operante presso
le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato
fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto
ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di
cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5
del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente
in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente
altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo
disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per
inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere
di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica
o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto
personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto
in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla
data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di
utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si
procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base
delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato
fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di
cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.6. Per il personale amministrativo, tecnico
e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni
previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento
fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già
disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.7.
Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori
di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente
gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per
gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione
dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono
le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali,
con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma
3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma
5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le
risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie
medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004,
di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare
le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento
delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2,
4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento
in appalto dei servizi di puliz di igiene ambientale e di
vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze,
come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione
dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti
di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione
scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per la determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola
per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per
tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di
vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera
durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo accertamento della
riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta
indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei
contratti. |
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