Finanziaria 2003
Meno scuola per tutti 

Fabrizio Dacrema

Commento punto per punto dell'art. 35 della Legge finanziaria.
Una serie di misure contro l'istruzione pubblica che penalizzano docenti, Ata e alunni

Il testo definitivo della legge finanziaria conferma il pesante attacco alla scuola pubblica contro il quale già in autunno è iniziato un ciclo di lotte che dovrà proseguire nei prossimi mesi a sostegno della qualità dell'offerta formativa.
Il rinnovo contrattuale e i decreti attuativi dei singoli provvedimenti contenuti nella legge finanziaria approvata ci daranno l'opportunità per continuare la nostra azione di contrasto nei confronti di misure che colpiscono l'istruzione pubblica.
Analizziamo in dettaglio le misure contenute nella legge.


Cattedre a 18 ore
Sintesi del testo
Prosegue il disegno avviato con la precedente finanziaria di completare tutte le cattedre a 18 ore. A questo fine viene introdotto un ulteriore giro di vite: pur di formare cattedre non inferiori a 18 ore è possibile anche non rispettare quanto previsto dai decreti costitutivi delle cattedre, con due vincoli (garantire ad ogni classe un solo docente per lo stesso insegnamento e, in via transitoria, evitare il determinarsi di soprannumero, ad esclusione degli spezzoni compresi in cattedre esterne) e un'attenzione particolare alla zone di montagna e piccole isole. (art. 35 comma 1)
Commento 
In assenza dell'organico funzionale previsto dall'autonomia scolastica, la cui sperimentazione è stata bloccata, e in assenza di una ricomposizione delle cattedre derivante da una riforma positiva della secondaria, vengono sistematicamente eliminati tutti gli spazi di flessibilità oraria necessari per mettere in atto modelli di organizzazione didattica finalizzati al recupero e all'arricchimento.
La possibilità di scindere gli insegnamenti costitutivi delle cattedre, previste dagli ordinamenti, per saturarle il più possibile a 18 ore, permette, ad esempio, di scindere la cattedra di italiano e storia (50A) nelle due distinte discipline, fermo restando che non si può affidare una delle due materie a due docenti nella stessa classe.
L'applicazione di questa misura determina un aumento del numero di insegnanti che operano nelle singole classi, con conseguente maggiore frammentazione degli interventi e della discontinuità didattica.


Personale Ata
Sintesi del testo
È prevista una riduzione del 6% in tre anni (almeno il 2% per ogni anno: 2003, 2004, 2005) degli organici dei collaboratori scolastici (art.35 comma 2) ed è previsto un ampliamento delle funzioni dei collaboratori scolastici: accoglienza e sorveglianza degli alunni, vigilanza e assistenza alla mensa. (art.35 comma 3). 
Il personale Ata distaccato presso i distretti scolastici deve rientrare nella sede di titolarità (art.35 comma 4).
Commento
Dopo il taglio di 20.000 posti nel precedente anno scolastico, si prevede un ulteriore riduzione nel prossimo triennio. Si taglia il personale, diminuiscono le risorse, aumentano i carichi di lavoro.
La pesante riduzione dei posti dei collaboratori scolastici (9.600 in tre anni) metterà in gravi difficoltà organizzative le scuole, in termini di vigilanza ed assistenza, oltre che di pulizia e agibilità degli edifici e delle strutture scolastiche.
L'ampliamento per legge del profilo funzionale del collaboratore scolastico, oltre ad essere una intollerabile ingerenza nelle materie di competenza del contratta di lavoro, esenta gli enti locali dal contribuire, con specifiche risorse, per lo svolgimento di funzioni di competenza dei comuni da parte di personale statale attraverso i cosiddetti accordi sulle funzioni miste.
In sostanza: i carichi di lavoro dei collaboratori scolastici sono aumentati unilateralmente senza corrispettivi riconoscimenti retributivi.
Il ritiro del personale Ata dai distretti disattiva, di fatto, questo organismo di partecipazione, in assenza di un riforma degli organi collegiali territoriali. Ricordiamo a questo proposito che il governo ha ritirato il decreto di riordino emanato dal Centrosinistra.

Personale inidoneo
Sintesi del testo
I docenti dichiarati non idonei all'insegnamento per ragioni di salute e collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti sono mantenuti in servizio per un periodo massimo di cinque anni. Decorso tale termine, se non è avvenuto un passaggio ad altri ruoli dell'amministrazione scolastica o ad altra amministrazione, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro: collocamento in pensione o licenziamento. Per il personale già fuori ruolo o utilizzato in altri compiti il quinquennio decorre dalla data di entrata in vigore della legge (art. 35 comma 5).
Sono abolite le norme che prevedevano il collocamento fuori ruolo del personale Ata per ragioni di salute. I collocamenti fuori ruolo già disposti cessano il 31 agosto 2003 (art. 35 comma 6).
Commento 
Le misure previste non si limitano a porre maggiori vincoli per utilizzare il personale docente inidoneo all'insegnamento in altri ruoli o in altre amministrazioni, ma arrivano introdurre il licenziamento di personale malato che non ha trovato collocazione in altri ruoli, escludendo forme di utilizzazione in altri compiti oltre i cinque anni.
Per il personale Ata dichiarato inidoneo, invece, con una evidente disparità di trattamento, è esclusa ogni forma di collocamento fuori ruolo e di utilizzazione in altri compiti. Viene di fatto cancellata una conquista contrattuale (Ccnl 94/97) a tutela del personale Ata che non poteva essere dichiarato parzialmente inidoneo al proprio lavoro pena la dispensa anticipata dal servizio.
Una misura che colpisce i lavoratori più deboli e che penalizza le scuole che si troveranno in organico personale inidoneo.


Handicap
Sintesi del testo
Con un apposito decreto, da emanare entro la fine di febbraio, saranno riviste le modalità e i criteri cui dovranno attenersi le équipe mediche per il riconoscimento della condizione di persona handicappata. Le deroghe, in presenza di handicap particolarmente gravi, sono autorizzate dai direttori regionali nell'ambito di un contingente di posti stabilito con decreto interministeriale (art. 35 comma 7).
Commento
L'obiettivo è chiaro: gli insegnanti di sostegno (attualmente 74.000, di cui 26.000 in deroga) devono diminuire. A questo fine verranno modificate in senso restrittivo le procedure per l'individuazione delle persone handicappate, verrà predefinita la quota dei posti in deroga autorizzabili, viene limitata la responsabilità dei dirigenti scolastici delle scuole autonome trasferendo la competenza ad autorizzare le deroghe ai direttori regionali.
Si deve aggiungere che le riduzioni degli organici complessivi, già attuata in questo anno scolastico e che continuerà nei prossimi due anni, ha determinato e determinerà classi più numerose (21-25 alunni e oltre) pur in presenza di uno o più alunni handicappati.
In questo nuovo quadro sarà più difficile l'integrazione e si riducono le garanzie rispetto al diritto allo studio degli alunni handicappati. Tutto questo, paradossalmente, nell'anno europeo dei disabili.

Esternalizzazione dei servizi

Sintesi del testo
Le scuole possono affidare in appalto i servizi di pulizia, igiene ambientale e vigilanza dei locali scolastici ad aziende esterne, mediante gare di appalto. Ciò comporta la contemporanea riduzione degli organici del personale ausiliario, che sarà stabilita con decreto interministeriale, senza determinare situazioni di soprannumero (art. 35 comma 9).
Commento 
Si dà attuazione a quanto previsto dalla finanziaria 2001, ma mai applicato, promovendo la privatizzazione dei servizi Ata nelle scuole, con i prevedibili effetti di aumento della precarizzazione dei lavoratori e di riduzione della funzionalità dei servizi.


Reinvestimento dei risparmi
Sintesi del testo
È previsto il reinvestimento (fondo valorizzazione professione docente) dei risparmi conseguiti attraverso la riduzione degli insegnanti inidonei collocati fuori ruolo.
Per il personale Ata è previsto per il 2004 un rivestimento (salario accessorio) di 39 milioni di euro, di 58 per il 2005 e di 70 per il 2006 (art.35 comma 8) .
Commento 
È confermato quanto previsto dalla finanziaria 2002 circa il reinvestimento dei risparmi derivanti dalla riduzione di 34.000 posti di personale insegnante nel triennio 2002/05, di cui circa 12.500 per l'anno scolastico 2003/04: 381,35 milioni di euro per l'anno 2003, 726,75 per il 2004.
A ciò si aggiungono le risorse, per altro, non quantificate derivanti dalla riduzione degli insegnanti collocati fuori ruolo.
Per il personale Ata, a fronte di una riduzione di posti di 5.700 unità nell'anno 2003, 8.900 nel 2004 e 12.100 a decorrere dal 2005, con una previsione di risparmi a di 82,4 milioni di euro nel 2004, 144,2 nel 2005 e di 185,4 nel 2006, si prevede un reinvestimento rispettivamente del 47%, 40%, 37% dei risparmi.


Quello che non c'è
Non c'è più il rifinanziamento dei 35 milioni di euro del rimborso delle spese di autoaggiornamento degli insegnanti introdotto nella finanziaria 2002 e ora in pagamento nelle scuole (40 euro per insegnante). Secondo il governo non doveva essere una mancia, ma l'inizio, sia pur molto contenuto, di uno specifico riconoscimento della professionalità docente. Invece niente, una falsa partenza e una vera presa in giro.
Manca il finanziamento della controriforma Moratti, che, a parere delle stesso Presidente del Consiglio, necessita di un piano pluriennale di 15-19.000 miliardi di lire. Anche in questo caso non c'è una lira (un euro, pardon). Ciò significa che tutte le eventuali e non richieste iniziative di sperimentazione e/o attuazione della delega scuola saranno sempre a costo zero.


Finanziamento alle scuole private
Sintesi del testo
È introdotto un contributo a nuclei familiari che hanno figli presso le scuole private, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005. (art. 2 comma 7).
Commento 
Un piccolo ma significativo regalo alle famiglie che mandano i figli alle scuole private paritarie: uno sconto fiscale di 90 milioni di euro. Il bonus, che si aggiunge a quelli previsti dalle norme sul diritto allo studio delle regioni di centro-destra, verrà elargito, probabilmente, sotto forma di credito di imposta, cioè sarà possibile detrarre dalle dichiarazioni dei redditi le rette pagate nelle scuole non statali.
La cifra è modesta: se i 30 milioni di euro venissero suddivisi per 915.000 alunni che frequentano le scuole private paritarie, il contributo sarebbe pari a 33 euro annui per alunno. Il significato politico è grave: mentre si impoverisce la scuola pubblica, si inizia il trasferimento di risorse alla scuola privata. 


Lavori socialmente utili
Sintesi del testo
Sono confermati per un anno i lavoratori socialmente utili impegnati presso strutture scolastiche. (art. 50 commi 5, 6, 7).
Commento
Dopo scioperi e manifestazioni si sono trovate le risorse per evitare il licenziamento di 16.000 lavoratori e il caos organizzativo delle scuole. La situazione, comunque, non è risolta perché, per effetto del decreto taglia spese, continuano a mancare le risorse per pagare i dipendenti delle ditte appaltatrici che, insieme ai lavoratori socialmente utili e ai collaboratori scolastici statali, garantiscono i servizi ausiliari nelle scuole.


Sicurezza delle scuole
Sintesi del testo
Si prevede un finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone colpite da eventi calamitosi, con definizione di apposito piano di intervento finanziario entro marzo 2003. (art. 80 comma 21).

Commento 

Manca del tutto un piano di interventi pluriennali tesi a mettere a norma gli edifici scolastici entro la scadenza del 31/12/2004, termine previsto dalla legge 165/99. inoltre, non sono previste risorse aggiuntive gli interventi necessari per la concreta attuazione delle norme sulla sicurezza (D.lgs 626/94): formazione dei lavoratori e degli studenti, risorse a disposizione delle scuole autonome per gli interventi necessari. La piattaforma della Cgil prevede un investimento pluriennale a sostegno dell'edilizia scolastica non inferiore di 10 miliardi di euro, mentre la finanziaria si occupa soltanto dell'emergenza delle zone colpite dalle calamità naturali, senza quantificare le cifre disponibili.


Asili-nido aziendali
Sintesi del testo
È previsto un finanziamento alla imprese per la costruzione di asili-nido e micro-nidi sui luoghi di lavoro, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori con prole (art. 91 comma 1).
Commento 
A seguito della drastica riduzione dei trasferimenti finanziari a Regioni ed Enti locali, operata dalla legge finanziaria, saranno pesantemente ridotti i servizi educativi per l'infanzia rivolti a tutti: nidi e scuole dell'infanzia comunali, interventi di supporto alle scuole autonome. Si trovano invece risorse per sostenere iniziative, la cui qualità educativa è tutta da verificare, che dipendono dalla disponibilità delle aziende (volontà del datore di lavoro, esistenza di locali e strutture idonee) e che riguardano solo quei cittadini che hanno la "fortuna" di essere dipendenti di imprese che vogliono e possono attivare nidi aziendali.


Finanziaria e dintorni
Decreto legge 212/02: introduce l'obbligo per i soprannumerari a partecipare a corsi di riconversione professionale e stabilisce che, se un insegnante rimane in esubero perché rifiuta di partecipare alla riconversione o vi partecipa con esito negativo o non accetta l'insegnamento per cui è stato riconvertito, sia collocato in disponibilità per due anni con lo stipendio ridotto all'80%. Al termine del biennio di collocamento in disponibilità, in assenza di passaggio ad altro ruolo, il lavoratore, se non ha maturato i requisiti per la pensione, può essere licenziato.
Decreto taglia spese: prevede una riduzione del 15% (805,4 milioni di euro) del bilancio 2002 dell'istruzione. I tagli colpiranno soprattutto alcune voci: spese per il funzionamento amministrativo e didattico (-56 milioni di euro), igiene e sicurezza nelle scuole (-17,88 milioni, quasi l'intero stanziamento), formazione in servizio (-44,79 milioni, pari al 68,91% dello stanziamento), centri territoriali per l'educazione degli adulti (-12 milioni, cioè azzeramento dello stanziamento), obbligo formativo e istruzione superiore integrata (pesanti riduzioni). 
Il provvedimento sottrae risorse già conferite su cui le scuole avevano impostato il loro piano dell'offerta formativa. Risparmiate dalla mannaia di Tremonti, invece, le scuole private: il decreto legge 194/2002 restituisce quanto tolto con il taglia spese.
Assunzioni: la scuola è esclusa dal blocco previsto dalla finanziaria 2003 per le amministrazioni dello stato, ma intanto Tremonti non autorizza il Ministero dell'istruzione a procedere alle 21.000 assunzioni richieste dalla Moratti.

 

Articolo 35 
Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore a l2 per cento.

3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.

4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.

9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di puliz di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

 

Torna indietro