Le esperienze in Europa
La seconda chance
Gabriella Giorgetti

 

L'Unione Europea ha individuato nell’economia basata sulla conoscenza lo strumento fondamentale per realizzare una crescita durevole, basata su un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e su una più grande coesione sociale. Tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2010 c’è quello di dimezzare il numero di giovani, tra i 18 e i 24 anni, che non continuano gli studi dopo la scuola obbligatoria. Obiettivo ambizioso, la cui realizzazione richiede la messa in atto di strategie diverse sia per diminuire gli abbandoni precoci sia per portare chi fuoriesce troppo presto dal sistema scuola all’acquisizione del diploma, anche attraverso percorsi non solo scolastici.
Se si considera quanto avviene a livello europeo e se si guardano le misure messe in atto per dare una pluralità d’opportunità formative ai giovani usciti dall’obbligo scolastico, salta subito all’occhio l’eccessiva rigidità dell’attuale sistema scolastico e formativo italiano, indubbiamente poco in grado di garantire a tutti il successo scolastico. I dati sulla dispersione post obbligo sono lì a testimoniarlo.
In questo quadro, il doppio canale del ciclo secondario e l’alternanza scuola e lavoro sono gli strumenti individuati dal ministro Moratti e benedetti dalla Confindustria per garantire, secondo i promotori, percorsi adeguati alle vocazioni, alle attitudini di ognuno e alle diverse storie personali.
Dell’iniquità del doppio canale si è già detto molto, dell’alternanza scuola e lavoro si comincia a discutere adesso, anche se ancora sotto tono, dopo la presentazione delle bozze di decreto. Indubbiamente è uno strumento presente da anni nelle politiche scolastiche e formative di molti paesi europei e può essere interessante mettere a confronto le diverse scelte, basandoci su due paesi a noi vicini, Francia e Germania, che sul rapporto scuola e lavoro hanno politiche e prassi consolidate.


L’esperienza francese

In Francia, dove l’obbligo scolastico termina a 16 anni, c’è una precisa distinzione tra apprendistato e alternanza scuola-lavoro, termine che sottende diverse modalità di formazione e lavoro.
Per quanto riguarda l’apprendistato, si tratta di un percorso di formazione e lavoro strutturato, rivolto a tutti i giovani tra i 16 e 25 anni e di durata variabile, da uno a tre anni, in relazione al ciclo d’istruzione cui prepara (istruzione professionale o tecnologica o ad un altro titolo di studio). La formazione avviene in azienda e nei centri di formazione per apprendisti, ma anche presso i licei professionali, dove possono essere aperte sezioni d’apprendistato o unità per la formazione degli apprendisti, in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e attraverso accordi e l’assistenza delle regioni.
In teoria, un percorso corrispondente a quello proposto in Italia per l’alternanza scuola e lavoro. In realtà, ci sono differenze sostanziali, almeno se confrontato con la bozza ministeriale, sul piano della gestione del sistema, della sua organizzazione e dei diritti degli studenti-lavoratori. Innanzitutto, si tratta di un sistema strutturato a livello nazionale: è previsto un minimo di 400 ore di formazione media annue, almeno 1.500 se ci si prepara al baccalaureato professionale o al brevetto di tecnico superiore. I Centri di formazione per apprendisti sono, inoltre, soggetti al controllo didattico del Ministero dell’Educazione.
I contratti di alternanza scuola e lavoro svolgono diverse funzioni, dall’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l’orientamento professionale, alla formazione specifica per un impiego. In particolare, il contratto di qualifica è rivolto ai giovani con meno di 26 anni che vogliono terminare la loro formazione attraverso una percorso di tipo professionale. Il corso dura da 6 a 24 mesi e avviene solo in imprese abilitate. Il datore di lavoro si impegna a fornire ai giovani un impiego e una formazione professionale con successivo conseguimento del titolo di diploma. Almeno il 25% del tempo deve essere utilizzato per la formazione generale, professionale e tecnologica, impartita durante lo svolgimento del lavoro.
In tutti i casi citati viene stipulato un contratto di lavoro e gli studenti beneficiano delle norme relative alla legislazione del lavoro.


L’esperienza tedesca

Tra i 15 e i 16 anni, al termine dell’istruzione obbligatoria da svolgersi solo a scuola anche se in percorsi diversi, la maggior parte dei giovani tedeschi prosegue la formazione nel cosiddetto sistema duale, un sistema che consente di acquisire il diploma o una qualifica attraverso un percorso di studio e lavoro.
La formazione si svolge secondo un contratto di diritto civile tra azienda e studente che definisce tutti gli obiettivi della formazione, la durata, il numero di ore dedicate alla formazione, la modalità di pagamento e la remunerazione (soggetta alla contrattazione collettiva). L’impresa è tenuta a fornire gratuitamente i materiali didattici dei formatori, a lasciare all’allievo il tempo per frequentare la scuola e a monitorare la presenza ai corsi. La formazione in impresa è finanziata dalle aziende e quella delle scuole dai Länder.
Le disposizioni legislative sulla formazione, valide su tutto il territorio nazionale, sono state redatte dopo una consultazione tra tutti i responsabili della formazione professionale (tra cui le parti sociali). Esse indicano il contenuto minimo dei corsi e il loro aggiornamento viene fatto sulla base di una serie di verifiche che tengono conto della pratica professionale, delle esigenze del mercato del lavoro, della ricerca occupazionale, dei risultati di progetti pilota e test svolti nell’Istituto federale per la formazione professionale.
Le competenze e le conoscenze da acquisire sul posto di lavoro sono fissate in una lista di requisiti concernenti la professione e la struttura della formazione è precisata a livello federale in termini di tempo e di contenuti, in un programma quadro che precisa anche le materie e i contenuti di insegnamento, con almeno 1.200 ore per le materie a carattere generale e professionale (tra cui almeno 600 ore di tedesco, una lingua straniera, matematica e scienze naturali).
Per quanto riguarda il governo del sistema, un aspetto interessante del sistema duale tedesco - un paese che affida ai Länder la legislazione e l’amministrazione in materia educativa - è che, mentre la formazione professionale nelle scuole è di esclusiva competenza dei Länder, il Governo Federale è responsabile della formazione all’interno delle imprese.


Poteri e competenze

Anche in Francia, dove è avvenuto a partire dal 1982 un processo di trasferimento di alcuni poteri alle regioni, per quanto riguarda l’istruzione e la formazione professionale si riconosce all’educazione nazionale una responsabilità particolare nel campo dell’inserimento professionale. I piani regionali sono elaborati dopo consultazione con i consigli accademici dell’educazione nazionale e approvati da consigli regionali dopo la consultazione con le académiques competenti (più o meno in nostri provveditori). E’ ora in discussione un progetto di legge per trasferire alle regioni ogni competenza sull’insieme delle filiere della formazione. Il piano regionale di sviluppo della formazione professionale è messo in opera attraverso una concertazione con lo stato e le parti sociali.
Sia in Francia sia in Germania, le parti sociali, cioè imprenditori e sindacati, collaborano all’interno di una vasta rete istituzionalizzata a tutti i livelli (nazionale/federale, regiona-le/Länder) e, nel caso tedesco, anche a livello di singola impresa.


E l’Italia?

Pur nella diversità dei modelli si possono ricavare alcuni elementi su cui vale la pena di riflettere in relazione alla situazione italiana:

  • l’esistenza proprio nel sistema di istruzione e formazione professionale di un ruolo forte del livello nazionale, per consentire il riconoscimento delle qualifiche e la definizione degli standard;
  • il rilievo dato al ruolo delle parti sociali a livello nazionale e locale, proprio perché si tratta di temi strettamente connessi con il mercato del lavoro e i diritti dei lavoratori;
  • Il riconoscimento dei diritti dei lavoratori attraverso la stipula di contratti e la tutela della legislazione del lavoro.

Esattamente il contrario di quanto sta accadendo nel nostro paese.
Di fronte ad una rilevante confusione istituzionale, si smantellano i luoghi dove sarebbe possibile definire regole condivise a livello nazionale (si veda la fine dei tavoli nazionale Eda e Ifts), si fanno partire sperimentazioni regionali prima di definire gli standard e i criteri di certificazione, non si definisce un quadro minimo a livello di quadri disciplinari e di orari in grado di garantire una base solida di formazione generale, si ignorano il ruolo delle organizzazioni sindacali e i diritti di chi lavora.

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